Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19545 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19545 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAVIA il 20/03/1997
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della
pena irrogata nei confronti dell’odierno ricorrente per il reato di concorso in rapina aggravata e violazione dell’art. 133 cod. pen., non risulta formulato in termini
consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni di seguito esposte;
che, in primo luogo, deve evidenziarsi come secondo l’indirizzo consolidato
nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza
ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è deducibile la censura che miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
che, in secondo luogo, deve osservarsi come la censura prospettata dal
ricorrente si caratterizzi per genericità, in quanto priva dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1,
cod. proc. pen., perché, oltre a non essere sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, risulta anche non connotata da un effettivo confronto con le ragioni con cui il giudice di merito ha congruamente assolto all’onere argomentativo in punto di giudizio sulla pena, facendo riferimento ai criteri previsti dall’art. 133 cod. pen., evidenziandone alcuni negativi, riguardanti la particolare gravità dei fatti avvinti dal vincolo della continuazione e la negativa personalità dell’imputato, gravato da diversi precedenti penali specifici (si veda pag. 3 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.