Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un’impugnazione, non è sufficiente esprimere un generico disaccordo con la decisione del giudice precedente. È necessario articolare critiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua carenza di specificità. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti formali di un’impugnazione e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva confermato una condanna per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Il ricorrente basava la propria impugnazione su due principali motivi: una presunta violazione di legge in relazione al reato contestato e un’erronea valutazione delle prove, in particolare delle testimonianze rese in dibattimento dai carabinieri intervenuti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso non superava questa soglia fondamentale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso privo del requisito della specificità. Questo significa che le censure mosse dal ricorrente erano generiche e non si confrontavano puntualmente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva, secondo la Cassazione, costruito un “puntuale e logico apparato argomentativo” per giustificare la propria decisione, analizzando adeguatamente le prove e le testimonianze.
Il ricorrente, invece di smontare punto per punto questo ragionamento, si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo astratto, senza dimostrare dove e perché la Corte territoriale avrebbe sbagliato nella sua analisi. Un’impugnazione, per essere efficace, deve instaurare un dialogo critico con la decisione che contesta, evidenziandone le specifiche falle logiche o giuridiche. In assenza di questo confronto diretto, il ricorso si risolve in una mera affermazione di dissenso, insufficiente a innescare un nuovo giudizio di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Questa ordinanza, quindi, funge da monito: la redazione di un atto di impugnazione è un’operazione tecnica che richiede rigore e precisione. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile saperle articolare in modo specifico e pertinente, confrontandosi criticamente con la motivazione del giudice precedente. In caso contrario, il rischio concreto è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese e la definitiva chiusura del caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché privo di specificità, ovvero non si è confrontato in modo adeguato e puntuale con le motivazioni logiche e argomentate della sentenza della Corte territoriale.
Qual era il reato al centro della vicenda processuale?
Il reato per cui il ricorrente era stato condannato in appello era quello di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24830 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24830 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BENEVENTO il 16/07/1969
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 9441/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, riguardante la configurabilità del reato contes
per inidoneità della condotta a costituire un impedimento all’attività del pubblico uffi aspecifico, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate e disattese
corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dal momento che il provvedimento impugnat sottolinea correttamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (v. pp. 2-3);
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla responsabilità dell’imputa
per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e all’erronea valutazione della prova in relazi testimonianze dibattimentali rese dai carabinieri, è privo di specificità poiché non si m affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale puntuale e logico apparato argomentativo (v. pp. 2-3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20/06/2025