Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24016 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24016 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 17/04/1979
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 648 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che, peraltro, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la relativa questione, rientrando tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen., può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l’impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272651 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270179 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, COGNOME, Rv. 248265 – 01), le doglianze difensive dedotte in appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sul dolo di ricettazione alla luce dell’inattendibilità della spiegazione fornita dall’imputato per le molteplici circostanze indicate, con particolare riferimento ai suoi connazionali dei quali tuttavia non sapeva indicare i nominativi ed alla mancanza di documentazione giustificativa del trasporto delle motociclette, attesa invece la presenza di specifica documentazione per la residua merce rinvenuta in suo possesso);
considerato che gli ulteriori due motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono
consentiti in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che
il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo
disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argonnentativo può ritenersi
adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o
“congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitato
la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sul diniego delle generiche
in ragione dell’assenza di elementi positivi da valorizzare a fronte dei plurimi elementi negativi indicati, nonché sulla congruità della pena irrogata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.