Ricorso inammissibile in Cassazione: il principio di specificità nei reati tributari
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rispetto rigoroso delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza di questi principi possa portare a un ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda un’imputazione per reati tributari e mette in luce l’importanza di formulare motivi di ricorso chiari, pertinenti e, soprattutto, specifici. Approfondiamo la vicenda e le ragioni giuridiche che hanno guidato la decisione dei giudici di legittimità.
Il Caso in Analisi
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello per concorso in un reato tributario previsto dal D.Lgs. 74/2000, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La Corte d’Appello aveva ritenuto provata la sua responsabilità, basandosi sulla natura simulata e apparente di una cessione di quote societarie, effettuata al solo scopo di eludere il pagamento delle imposte.
L’imputato fondava il suo ricorso su due motivi principali:
1. Una presunta violazione procedurale, legata al mancato rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni da parte della pubblica accusa.
2. Una carenza di motivazione nella sentenza impugnata riguardo alla sua effettiva colpevolezza.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Il ricorso inammissibile e la mancanza di specificità
La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente i due motivi, giungendo per entrambi a una valutazione negativa.
Il Primo Motivo: la Violazione Procedurale Generica
Con il primo motivo, il ricorrente lamentava una violazione delle norme processuali. Nello specifico, sosteneva che le conclusioni del Pubblico Ministero fossero state inviate in ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge. Tuttavia, la Corte ha bocciato questa doglianza definendola priva di specificità. Il ricorrente, infatti, si è limitato a segnalare l’irregolarità senza spiegare in che modo tale ritardo avesse concretamente influenzato la decisione dei giudici d’appello. In ambito processuale, non è sufficiente denunciare un’irregolarità formale; è necessario dimostrare che tale vizio ha avuto un’incidenza reale e pregiudizievole sull’esito del giudizio. In assenza di questa dimostrazione, il motivo risulta generico e, di conseguenza, inammissibile.
Il Secondo Motivo: una Questione di Fatto, non di Diritto
Il secondo motivo, con cui si contestava la valutazione della colpevolezza, è stato respinto per una ragione altrettanto fondamentale. La Cassazione ha chiarito che tale critica si configurava come una mera doglianza in punto di fatto. Il ricorrente, in sostanza, non contestava una errata applicazione della legge, ma chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove e dei fatti, già ampiamente esaminati dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva motivato in modo sufficiente e non illogico la propria decisione, argomentando che la cessione delle quote societarie era stata un’operazione fittizia per evadere il fisco.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione sono radicate nei principi cardine del processo penale e del giudizio di legittimità. La Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che vigila sulla corretta interpretazione e applicazione della legge (ius in thesi). Pertanto, non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che:
1. Il primo motivo era inammissibile perché non rispettava il principio di specificità, un requisito essenziale per consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere la censura e la sua pertinenza.
2. Il secondo motivo era inammissibile perché mirava a ottenere un nuovo giudizio sul fatto, compito che esula dalle funzioni della Corte di Cassazione.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. Le censure devono riguardare questioni di diritto (errores in iudicando o in procedendo) e devono essere formulate in modo specifico, indicando chiaramente la norma violata e l’impatto che tale violazione ha avuto sulla decisione impugnata. Le semplici lamentele sulla ricostruzione dei fatti, già vagliate nei precedenti gradi di giudizio, sono destinate a essere dichiarate inammissibili. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, in quanto il ricorrente non ha spiegato quale sia stata l’incidenza concreta del presunto ritardo nel deposito delle conclusioni del PM ai fini della decisione impugnata.
Per quale ragione è stato respinto il secondo motivo di ricorso?
È stato respinto perché considerato una mera doglianza in punto di fatto, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47210 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47210 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2023
ORDINANZA,
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto cne i primo motivo ai ricorso ai i imis loan – imputato dei reato a agli artt. 110 cod. pen. e 5 dlgs n. 74 del 2000 – con il quale deduce l’inoss delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzab inammissibilità o di decadenza in ordine al mancato rispetto del termine ex art. L$-ors dei ciecreto-iegge n. 131 dei z020 per rinvio delle conclusioni da parte dei Pm, è inammissibile perché privo di specificità;
che, infatti, il ricorrente non ha in alcun modo segnalato quale possa essere la incidenza di tali conclusioni ; in ipotesi tardivamente rasseanate. ai fini della adozione della decisione impugnata;
che il secondo motivo, con il quale è stata censurata dal prevenuto la car della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità reato a lui ascritto, non e consentito dalla legge in sede di legittimita perche costituito da mere doglianze in punto di fatto,, tra l’altro, già vagliate ed con sufficiente e non illogica motivazione dalla Corte territoriale, la q argomentato la colpevolezza dell’imputato sulla base del fatto che la cessione quote societarie mano stesso effettuata fosse solo apparente e simulata ai sol di eludere il pagamento dell’imposte.
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al paaamento delle spese processuali e della somma euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere prof di colpa nella proposizione del ricorso.
PQM
tiicniara inammissiolie il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento (lene processuali e della somma di euro 3.000,001Fn favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 maggio 2023
il consigliere estensore
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