Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel sistema giudiziario italiano, presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, l’accesso a questo grado di giudizio è tutt’altro che scontato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: senza motivi specifici e puntuali, il ricorso inammissibile è una conseguenza quasi certa, con rilevanti costi per il ricorrente. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione (previsto dall’art. 385 del codice penale), decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano incentrati su tre punti principali: presunti vizi di motivazione riguardo l’affermazione di colpevolezza, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la condanna, illustrando analiticamente le ragioni della propria decisione.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici supremi, l’imputato aveva formulato motivi completamente privi del requisito della specificità, limitandosi a una generica formulazione di doglianze. Questo approccio non è sufficiente per attivare un vaglio di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che il ricorso non conteneva alcuna critica effettiva e precisa al ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. Piuttosto che individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, il ricorrente si era limitato a una mera sollecitazione a rivalutare elementi di fatto. Questo, però, è un compito che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito. La sentenza di secondo grado aveva già analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte, e il ricorso non era riuscito a scalfire in modo puntuale e pertinente quella motivazione. La conseguenza di questa carenza strutturale è stata la declaratoria di inammissibilità, che ha impedito qualsiasi discussione sul fondo della vicenda.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione. Un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una lamentela generica contro la sentenza. Deve essere un atto tecnico, chirurgico, che individui con precisione i vizi della decisione impugnata. La mancanza di specificità trasforma il ricorso in un atto inutile e dannoso. La declaratoria di inammissibilità, infatti, non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. Un monito chiaro: le impugnazioni devono essere fondate su critiche concrete e non su generiche speranze di revisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto privi del requisito della specificità, consistendo in una generica formulazione di lamentele senza alcuna critica effettiva e precisa alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del processo?
No, non è possibile. La Corte ha ribadito che il ricorrente non può limitarsi a sollecitare una rivalutazione degli elementi di fatto, poiché il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge, e non un terzo grado di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44232 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44232 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a THUMANE( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME; COGNOME
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo vizi di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione dell’ari:. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza cori la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 4-7 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercatc di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023