Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. La Corte Suprema ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della mancanza di specificità e del contrasto con principi giuridici consolidati. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato contestava il mancato riconoscimento di alcune circostanze attenuanti, in particolare quelle previste dagli articoli 62, n. 4 (danno di speciale tenuità) e 648, quarto comma, del codice penale.
L’appellante, attraverso il suo legale, ha tentato di portare all’attenzione della Corte di Cassazione le proprie ragioni, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non concedergli una pena più mite in virtù di tali attenuanti. La difesa ha quindi presentato ricorso sperando in una riforma della decisione precedente.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se le attenuanti dovessero essere concesse o meno. La decisione si ferma a un livello preliminare, accertando che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminato.
La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri fondamentali: la mancanza di concreta specificità e la manifesta infondatezza del ricorso.
In primo luogo, i motivi presentati sono stati giudicati generici e astratti. Il ricorso si limitava a prospettare “enunciati ermeneutici” in palese contrasto con la “consolidata giurisprudenza di legittimità”. In parole semplici, la difesa ha avanzato interpretazioni della legge che sono state più volte smentite da precedenti sentenze della stessa Cassazione, senza però argomentare in modo specifico perché, nel caso concreto, si sarebbe dovuto deviare da tale orientamento.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come i giudici di merito (primo grado e appello) avessero già ampiamente e correttamente motivato la loro decisione di non concedere le attenuanti, con argomenti logici e giuridici ineccepibili, come peraltro indicato nelle pagine 5 e 6 della sentenza d’appello.
Di fronte a un ricorso che non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata e che ignora i principi di diritto consolidati, la Cassazione non può fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione. È necessario, invece, redigere un atto che individui con precisione i vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge) o i vizi di motivazione (illogicità o contraddittorietà del ragionamento del giudice), confrontandosi punto per punto con la sentenza che si contesta.
La decisione riafferma che il ricorso per cassazione non è una terza opportunità per riesaminare le prove, ma un rigoroso controllo sulla legalità della decisione. La mancanza di specificità e il contrasto con la giurisprudenza non solo rendono l’impugnazione inutile, ma espongono il ricorrente a sanzioni economiche. Pertanto, un’attenta valutazione preliminare sulla fondatezza e specificità dei motivi è un passo imprescindibile prima di adire la Suprema Corte.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non può esaminare il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi.
Perché il ricorso in questo specifico caso è stato ritenuto inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché era privo di concreta specificità e manifestamente infondato, presentando argomentazioni generiche e in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15850 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15850 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648, quarto comma, e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente applicata nel caso di specie;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 277709; Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 271154), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024.