Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Rapina
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza. È necessario che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con le argomentazioni del giudice precedente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità porti a un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio la vicenda.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna per il reato di rapina, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto autore del crimine sulla base di prove definite ‘granitiche’ e delle dichiarazioni di un correo, decideva di impugnare la sentenza di condanna presentando ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la propria responsabilità penale, mettendo in discussione la motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha messo un punto fermo sulla questione, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, analizzando la struttura e la validità stessa del ricorso presentato. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: Perché il ricorso era inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘specificità del motivo’. Secondo i giudici, il ricorso dell’imputato era privo di questo requisito fondamentale. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni logiche e giuridiche della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse ‘doglianze in fatto’ già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse motivato in modo corretto e approfondito la propria decisione, basandosi su prove solide che individuavano l’imputato quale autore della rapina. Il ricorso, al contrario, non mostrava alcuna ‘correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’. Questa mancanza di un confronto critico e specifico con la sentenza precedente è la causa diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: conseguenze di un ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali. Ma non solo: la Corte ha anche condannato l’imputato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea un principio importante: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile. Presentare un ricorso palesemente generico e ripetitivo non solo è inutile ai fini processuali, ma si traduce anche in un costo economico significativo, volto a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità. Si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Su quali elementi si basava la condanna della Corte d’Appello?
La condanna si fondava su ‘prove granitiche’ a sostegno dell’individuazione dell’imputato come autore del reato di rapina, a cui si aggiungevano le dichiarazioni di un correo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17264 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17264 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TRICARICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato per il reato contestato, è privo di specificità perché fondato su doglianze in fatto che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulle prove granitiche a sostegno dell’individuazione dell’imputato quale autore del reato di rapina in esame che si aggiungono alle dichiarazioni del correo);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
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Il Pres(dente