Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10656 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10656 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 22/12/1997
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 62, primo comma, nn. 4 e 6, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, quanto all’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 2);
che, in relazione all’altra circostanza attenuante, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 02; Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 – 01; Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, M., Rv. 272270 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla non speciale tenuità del danno, dovendosi avere riguardo, quanto al primo episodio, non solo all’entità della somma, ma anche al valore del portafogli ed ai costi delle pratiche di duplicazione dei documenti e della carta di credito, mentre, con riguardo agli altri due episodi, al valore del telefono ed all’entità del denaro);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.