Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto di precise regole procedurali. Un esempio lampante è quando ci si imbatte in un ricorso inammissibile, una decisione che blocca l’analisi della questione sul nascere. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre uno spunto perfetto per capire perché la specificità dei motivi di ricorso sia un requisito non solo formale, ma sostanziale, per la tutela dei propri diritti.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. A seguito della decisione della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. Tuttavia, il ricorso si fondava su un’unica doglianza: la mancata concessione delle attenuanti generiche e, di conseguenza, l’eccessività della pena inflitta.
La Doglianza Unica: Le Attenuanti Generiche
Le attenuanti generiche sono circostanze che il giudice può valutare per ridurre la pena, qualora ritenga che elementi positivi relativi al reo o al fatto lo giustifichino. Nel caso di specie, la difesa lamentava che i giudici di merito non avessero concesso tale beneficio, ritenendo la sanzione finale sproporzionata. Questa argomentazione, però, si è scontrata con un ostacolo procedurale insormontabile.
Le Motivazioni della Cassazione: Il Difetto che Rende il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare l’atto, ha rilevato una carenza fondamentale. Il motivo di ricorso era stato formulato in modo generico, senza un confronto puntuale e critico con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata. I giudici di merito avevano, infatti, spiegato dettagliatamente le ragioni per cui avevano deciso di non concedere le attenuanti generiche. Il ricorrente, invece di contestare specificamente quei punti, si era limitato a una lamentela generale.
Questo vizio, definito “difetto di specificità”, impedisce alla Corte di Cassazione di valutare il merito della questione. Il suo ruolo non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di verificare la correttezza giuridica della decisione impugnata sulla base di critiche precise. Un motivo generico non assolve a questa funzione e, pertanto, non può essere accolto. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Lezioni dal Caso
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: un’impugnazione, per avere successo, deve essere un dialogo critico con la sentenza che si contesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario smontare, punto per punto, il ragionamento del giudice, evidenziandone i presunti errori di diritto o di logica. In assenza di questa specificità, la strada del ricorso è destinata a interrompersi bruscamente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, era privo di specificità, in quanto non si confrontava con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 385 del codice penale, ovvero evasione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32823 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SEGRATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 10700/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto infine che l’unica doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuant generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è priva specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07/2024