Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33237 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona RAGIONE_SOCIALEa dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Letta la nota con la quale l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, si è riportata alle conclusioni rassegnate nel ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 febbraio 2020, il Magistrato di sorveglianza di Napoli accoglieva parzialmente l’istanza di NOME COGNOME volta ad ottenere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35-ter ord. pen., ristoro per le condizioni di detenzione che costui affermava di aver subito in istituti penitenziari. In particolare, il Magistrato sorveglianza accoglieva la domanda solo con riferimento al periodo di 334 giorni di detenzione trascorsi da NOME presso istituti penitenziari di Palermo e di Trapani.
Avverso detta ordinanza, NOME e il RAGIONE_SOCIALE proponevano contrapposti reclami rivolti al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
In particolare, per quanto qui rileva, NOME lamentava la mancata valutazione del periodo di reclusione trascorso presso l’istituto penitenziario di Pianosa e del periodo di detenzione 1° gennaio 1989 – 11 gennaio 1994.
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava entrambe le impugnazioni con ordinanza del 12 settembre 2023.
Avverso quest’ultimo provvedimento, la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto ritenere, alla luce del provvedimento di cumulo di pene emesso dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Trapani, che NOME era stato detenuto ininterrottamente dal 30 aprile 1985 e che, quindi, il Magistrato di sorveglianza aveva errato nel considerare inammissibile, in quanto attinente ad altro titolo, la domanda di rimedi risarcitori in relazione al periodo 10 gennaio 1989 – 11 gennaio 1994. Il ricorrente afferma, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto considerare anche i periodi di detenzione trascorsi presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria. Il ricorrente critica, inoltre, l’affermazione del Tribunale sorveglianza secondo la quale, per il periodo risalente al 1989, risultava sempre
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una superficie calpestabile conforme agli standard stabiliti dalla costante giurisprudenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché privo di specificità.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘osservanza del principio di specificità in relazione al prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un’evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante – di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492-01).
È stato precisato che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi di ricorso per cassazione che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione e, pu richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071 – 01).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il ricorso proposto nell’interesse di NOME reca soltanto critiche generiche sul provvedimento impugnato emesso dal Tribunale di sorveglianza.
Il ricorrente, infatti, lamenta errori nella mancata considerazione sia di periodi di detenzione sia di condizioni di detenzione disumana, ma omette di allegare elementi specifici dai quali possano emergere le asserite erroneità RAGIONE_SOCIALEe valutazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza.
Inoltre, il ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione del periodo 10 gennaio 1989 – 11 gennaio 1994, non tiene conto RAGIONE_SOCIALEe precise indicazioni contenute nel provvedimento del Tribunale di sorveglianza con riferimento ai periodi di detenzione valutati.
Il ricorso, quindi, non soddisfa il requisito RAGIONE_SOCIALEa specificità.
In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e al versamento RAGIONE_SOCIALEa somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la rico RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi RAGIONE_SOCIALEa colpa nella proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2024.