Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Specificità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e puntuali. Un recente caso ha ribadito questo principio, portando alla dichiarazione di un ricorso inammissibile per mancanza di specificità. L’ordinanza analizzata offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di un’impugnazione tecnicamente corretta.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, accusato di aver ricevuto e rivenduto dell’oro di provenienza furtiva, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione con cui i giudici avevano affermato la sua responsabilità penale. In particolare, la difesa metteva in discussione la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ovvero il dolo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su ragioni eminentemente procedurali, evidenziando come l’atto di impugnazione non rispettasse i requisiti richiesti dalla legge. I giudici hanno sottolineato due profili di criticità:
1. Mancanza di Specificità: Il motivo di ricorso è stato giudicato generico e indeterminato. Invece di individuare specifici errori logici o giuridici nella sentenza impugnata, la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa delle prove e una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito. Questo tipo di doglianza, che mira a una nuova valutazione del merito della vicenda, è precluso in sede di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove, ma un organo che valuta unicamente la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
2. Correttezza della Motivazione sul Dolo: La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero ampiamente e logicamente spiegato le ragioni del loro convincimento riguardo alla colpevolezza dell’imputato. In particolare, la sentenza d’appello aveva superato le censure difensive relative al dolo, ricostruendo in modo analitico come l’imputato, pur in assenza di prove dirette, avesse accettato il rischio concreto che l’oro rivenduto provenisse da un delitto, agendo in un contesto di palese illiceità. Questa consapevolezza e accettazione del rischio sono sufficienti a configurare il dolo richiesto per il reato di ricettazione.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la sanzione per un’impugnazione che non si confronta specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata. Per avere successo in Cassazione, non basta essere in disaccordo con la sentenza; è indispensabile dimostrare, con argomenti tecnici e puntuali, dove e perché il giudice di grado inferiore ha sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il suo ragionamento. Tentare di ottenere una semplice “rivisitazione” dei fatti si traduce inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di specificità, tendendo a una nuova valutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti, attività non consentite nel giudizio di Cassazione, anziché contestare specifici vizi di legittimità della sentenza.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo al dolo di ricettazione?
La Corte ha confermato la validità del ragionamento dei giudici di merito, i quali avevano logicamente motivato la sussistenza del dolo. Essi avevano concluso che l’imputato era consapevole della provenienza illecita dei beni e aveva accettato il rischio che fossero di origine furtiva, elementi sufficienti per configurare il reato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31875 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4,5 e segg. dove è stata specificamente considerata e superata con motivazione logica la censura elativa alla effettiva possibile configurazione del dolo nel delitto di ricettazion imputato, ricostruendo in modo analitico, in assenza di aporie, il tema della accettazione del rischio e consapevolezza della provenienza furtiva dell’oro poi rivenduto in un complessivo contesto di evidente illiceità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.