Ricorso Inammissibile: La Guida alla Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è un’operazione tecnica che richiede il rispetto di regole precise. Una di queste è il principio di specificità, che impone di non limitarsi a lamentare un’ingiustizia, ma di attaccare punto per punto le fondamenta logiche della sentenza che si contesta. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la violazione di questa regola porti a un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un cittadino condannato in Corte d’Appello per il reato di invasione di terreni, previsto dall’art. 633 del codice penale. L’accusa era di aver occupato una porzione di suolo pubblico con una recinzione e altre opere. L’imputato, nel suo ricorso per cassazione, ha contestato la sentenza sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente le dichiarazioni dei suoi testimoni. Secondo la sua tesi, queste testimonianze avrebbero dimostrato che il reato era stato commesso dal precedente proprietario dell’immobile, e non da lui.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra su un vizio procedurale fondamentale: la mancanza di correlazione tra i motivi del ricorso e le ragioni della sentenza impugnata. Il ricorrente si è limitato a contrapporre le dichiarazioni dei propri testimoni a quelle dei testimoni valorizzati dalla Corte d’Appello, senza però spiegare perché queste ultime fossero inattendibili o perché le proprie dovessero prevalere.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha evidenziato che la sentenza d’appello basava la sua decisione su elementi concreti e oggettivi. In particolare, faceva riferimento alle dichiarazioni di due testimoni e agli esiti di ripetuti sopralluoghi, l’ultimo dei quali, nel 2018, aveva accertato la presenza di una recinzione e altre opere su suolo pubblico. La Corte ha sottolineato che un ricorso inammissibile è tale non solo quando è vago, ma anche quando non si confronta con la struttura argomentativa della decisione che contesta. In altri termini, non basta dire “i miei testimoni dicono il contrario”, ma è necessario smontare la logica del giudice precedente, dimostrando l’inadeguatezza delle prove da lui scelte o la superiore forza probatoria di quelle trascurate. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva dato maggior peso alla rappresentazione oggettiva dei fatti emersa dai sopralluoghi delle forze di polizia, piuttosto che alle dichiarazioni rese dall’imputato o dai suoi testimoni. Il ricorrente avrebbe dovuto attaccare questo specifico punto, ma non lo ha fatto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. L’esito del giudizio di legittimità non dipende da una semplice rilettura delle prove, ma da un’analisi critica e puntuale della decisione impugnata. È indispensabile che il ricorso instauri un dialogo diretto con le motivazioni della sentenza, evidenziandone le crepe logiche, le violazioni di legge o i vizi di motivazione. In assenza di questo confronto critico, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza per il ricorrente di dover sostenere non solo le spese processuali, ma anche il pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a tremila euro.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile non solo quando risulta intrinsecamente vago e indeterminato, ma anche quando manca della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento che si sta impugnando.
È sufficiente proporre testimonianze a proprio favore per contestare efficacemente una sentenza?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, il ricorrente ha l’onere di analizzare le prove valorizzate nella sentenza (in questo caso, le dichiarazioni di altri testi e gli esiti dei sopralluoghi) e di illustrare le ragioni della loro inadeguatezza o della prevalenza delle prove a proprio favore.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10112 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NICOSIA il 05/02/1975
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Il ricorso proposto da NOMECOGNOME che ha proposto anche con memoria e conclusioni vizi di motivazione, e vizi di violazione di legge, è inammissibile: si contesta capo d) ex art. 633 cod. pen. seppur oggetto di un giudizio di speciale tenuità del fatto evidenziando la mancata valutazione di dichiarazioni testimoniali, con riguardo ai testi della difesa, che avrebbero riferi di un reato commesso dal precedente proprietario, rispetto ai testi invece di p.g. COGNOME e NOME citati in sentenza. Si tratta di un ricorso privo di specificit estrinseca, atteso che si indugia solo sulle dichiarazioni di 4 testi, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, senza confrontarsi con la sentenza laddove suffraga la decisione rimandando e valorizzando i contenuti delle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME con riferimento agli esiti del sopralluogo, (rispetto ai quali alla luce della pri conforme sentenza risulta che il teste COGNOME avrebbe effettuato diversi ripetuti sopralluoghi e poi nel 2018 trovava tra l’altro anche una recinzione su una porzione di suolo pubblico e altre opere, a fronte di un acquisto dell’immobile da parte dell’imputato nel 1995), nonostante il noto principio secondo il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato(Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). In altri termini oltre a dedurre altre dichiarazioni, il ricorrente avrebbe dovuto analizzare le dichiarazioni dei testi valorizzati in sentenza, e illustrare le ragioni d inadeguatezza della loro valorizzazione e piuttosto della prevalenza dei diversi testi citati, posto che invero la torte mostra, nel quadro di plurimi diversi accessi effettuati da forze di polizia, rispetto ai quali si rinveniva l’occupazione di s pubblico solo con l’ultimo, di dare rilievo alla rappresentazione oggettiva dei fatti offerta dai testi, quanto alla presenza, nel 2018, di opere su suolo pubblico piuttosto che alle dichiarazioni al riguardo rese dall’imputato e pure riferite da testi. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18.10.2024.