Ricorso Inammissibile: La Specificità dei Motivi come Requisito Fondamentale
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico disaccordo. La legge richiede che i motivi di ricorso siano specifici, chiari e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità porti a dichiarare un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello per i reati di violenza privata e lesioni personali. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità. In particolare, il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente la credibilità della persona offesa, data la preesistente inimicizia tra le parti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: l’atto di impugnazione deve confrontarsi direttamente e specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza che si intende contestare. In questo caso, secondo gli Ermellini, il ricorso era generico e non riusciva a scalfire la logicità della motivazione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha spiegato che il ricorso inammissibile era tale perché non affrontava il nucleo del ragionamento dei giudici di secondo grado. La Corte d’Appello, infatti, aveva già preso in considerazione l’inimicizia tra l’imputato e la vittima. Tuttavia, lungi dal considerarla un elemento che minasse la credibilità della persona offesa, l’aveva interpretata come il movente stesso dei reati contestati.
La motivazione della sentenza impugnata era stata ritenuta congrua e logica, e come tale non sindacabile in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Il ricorrente, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti senza evidenziare specifiche contraddizioni o illogicità nel percorso argomentativo del giudice, ha presentato un’impugnazione priva della necessaria specificità.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare una decisione giudiziaria. Un ricorso, per avere una speranza di successo, deve essere una critica puntuale e argomentata della sentenza precedente. Non basta affermare che la valutazione dei fatti sia sbagliata; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché il ragionamento del giudice è fallace, illogico o in contrasto con la legge. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori costi per il proponente. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità, ovvero non si confrontava in modo puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una critica generica senza evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione può riesaminare la credibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito i fatti, come la valutazione dell’attendibilità di un testimone. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, non contraddittoria e conforme alla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l’unico motivo di ricorso presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza in data 19 maggio 2023, con la quale la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di violenza privata e lesioni personali, che ha prospettato il viz motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 610 pen., difetta della necessaria specificità poiché non si confronta con la motivazione de provvedimento impugNOME con la quale la Corte di merito ha esposi:o le ragioni per cui ha attribuito attendibilità della persona offesa, pur dando conto dell’inimicizia tra la stes l’imputato, in particolare chiarendo come questa abbia costituito il movente dei reati ma non un elemento atto minare la credibilità della stessa persona offesa, il cui narrato è stato vagli con motivazione congrua e logica e, perciò, qui non sindacabile (cl:r. spec. pp. 5 e 6 de provvedimento impugNOME; cfr. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/02/2024.