Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici in Cassazione
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli ostacoli più comuni e severi nel percorso verso la Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto perfetto per analizzare perché la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma il cuore di un’efficace difesa legale.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da una condanna per furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione tramite il proprio difensore. L’oggetto del contendere, tuttavia, non era l’intera sentenza, ma un punto specifico: l’applicazione della recidiva, un’aggravante legata ai precedenti penali dell’imputato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione sollevata. L’appello è stato respinto alla porta, senza essere discusso nel suo contenuto. Oltre alla delusione per l’esito, la decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
Il punto centrale della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso. La Corte lo ha definito ‘manifestamente infondato e privo di specificità estrinseca’. In parole semplici, l’argomentazione presentata dal difensore era troppo generica. Non si confrontava in modo diretto e puntuale con la motivazione che la Corte d’Appello aveva fornito per giustificare l’applicazione della recidiva.
La Cassazione ha sottolineato come la corte territoriale avesse reso una motivazione ‘congrua in fatto e corretta in diritto’. Il ricorrente, invece di smontare punto per punto quel ragionamento, si è limitato a una critica vaga, non riuscendo a soddisfare l’obbligo di specificità richiesto. I giudici hanno richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 5859/2011), che impone al giudice di merito un preciso obbligo argomentativo, ma, di riflesso, richiede al ricorrente di contestare specificamente quelle argomentazioni.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente avere ragione nel merito; è indispensabile saper articolare le proprie ragioni secondo le regole del processo. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta legale, ma anche un aggravio economico. La lezione è chiara: un ricorso per cassazione deve essere un’analisi critica e chirurgica della sentenza impugnata, non una generica lamentela. Ogni affermazione della corte d’appello deve essere affrontata con contro-argomentazioni precise e fondate, altrimenti la strada verso la Cassazione si rivelerà un vicolo cieco.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il contenuto della questione sollevata perché il ricorso stesso manca dei requisiti fondamentali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi.
Per quale motivo specifico il ricorso in questo caso è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo all’applicazione della recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato e generico, non confrontandosi in modo efficace con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8831 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8831 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VICO EQUENSE 11 14/09/1981
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di furto aggravato;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità estrinse atteso che la Corte di appello, in ordine all’applicazione della recidiva, ha reso motivaz congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. quarta pagina della sentenza impugnata), con la q il ricorrente non si è effettivamente confrontato; motivazione che risulta in linea con l’o argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5859 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251690;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente