Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un errore formale o una motivazione generica possono portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione possa precludere l’esame nel merito della questione, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori spese.
Il Caso in Esame: un Ricorso contro la Condanna per Evasione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello, che aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del Codice Penale. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio.
Tuttavia, l’atto di ricorso si rivelava problematico sin dalla sua impostazione. I motivi addotti a sostegno dell’annullamento della condanna erano formulati in modo generico, senza un’adeguata struttura argomentativa.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile per Carenza di Specificità
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, che evidenziano errori procedurali cruciali commessi dalla difesa.
La Genericità del Motivo Principale
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nella totale mancanza di specificità del ricorso. La Corte ha rilevato che l’atto di impugnazione era “del tutto privo di specificità”, poiché non indicava “le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda”. In pratica, non basta affermare che una sentenza sia sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente perché, indicando quali norme sarebbero state violate o quali elementi di prova sarebbero stati travisati.
L’impossibilità di Introdurre Nuove Questioni in Cassazione
Un secondo profilo di criticità riguardava un’altra doglianza sollevata dal ricorrente: la contestazione generica del mancato accertamento di cause di proscioglimento e, di conseguenza, della mancata assoluzione. La Cassazione ha sottolineato che tale motivo non era proponibile in quella sede. Infatti, nel precedente grado di giudizio (l’appello), la difesa si era limitata a contestare unicamente l’applicazione della recidiva, senza mai sollevare questioni relative a un’eventuale assoluzione nel merito. Il principio è chiaro: non si possono presentare per la prima volta in Cassazione argomenti che dovevano essere discussi nei gradi di merito.
Le Motivazioni della Corte sul Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte è lineare e si basa su principi consolidati della procedura penale. Il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, non è una terza istanza di merito dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non individua vizi specifici di questa natura, ma si limita a una critica generica, si pone al di fuori del perimetro del giudizio di Cassazione. Inoltre, la Corte ha ribadito il principio devolutivo dell’appello, secondo cui il giudice superiore esamina solo i punti della decisione che sono stati specificamente impugnati. Se in appello si è scelto di dibattere solo sulla recidiva, si è implicitamente rinunciato a contestare la colpevolezza dell’imputato, e tale questione non può essere “recuperata” in Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: l’importanza della diligenza e della precisione nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso generico non solo è inutile, ma è dannoso. La declaratoria di inammissibilità, infatti, non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. La decisione serve quindi da monito: la battaglia legale si vince (o si perde) anche sulla base della qualità tecnica e della specificità degli argomenti presentati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il motivo presentato era del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui si basava la contestazione alla condanna per il reato di cui all’art. 385 c.p.
È possibile contestare in Cassazione l’omessa assoluzione se in appello si è discussa solo la recidiva?
No, la Corte ha stabilito che non è possibile sollevare in sede di legittimità (davanti alla Cassazione) la questione dell’omessa assoluzione se i motivi d’appello originali riguardavano unicamente l’esclusione della recidiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3926 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3926 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 15/11/1990
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso.
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto risulta del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati d fatto su cui la censura si fonda;
Considerato, inoltre, che tale motivo – là dove contesta genericamente l’omesso accertamento della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l’omessa assoluzione del ricorrente – non è deducibile in sede di legittimità, dal momento che i motivi d’appello vertevano unicamente sull’esclusione della recidiva;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/2024.