Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce sul disegno criminoso
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle conclusioni più nette nel processo di Cassazione, indicando che l’impugnazione non superava neppure il vaglio preliminare di ammissibilità. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito questo principio, fondando la sua decisione sull’assenza di un ‘medesimo disegno criminoso’, un concetto chiave nel diritto penale. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, sostenendo l’esistenza di un vincolo di continuazione tra i reati a lui addebitati. In particolare, la difesa puntava sul concetto di ‘medesimo disegno criminoso’, ritenendo che le diverse condotte illecite fossero parte di un unico piano premeditato. Tuttavia, già la Corte d’Appello aveva escluso questa ricostruzione nel provvedimento impugnato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a una valutazione preliminare. La decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di legittimità.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni dietro il ricorso inammissibile
Il cuore della motivazione risiede nella manifesta infondatezza del motivo di ricorso. La Corte ha ritenuto che l’appello si basasse su una contestazione priva di fondamento giuridico. Nello specifico, la difesa del ricorrente non è riuscita a scalfire la valutazione già operata dalla Corte d’Appello, la quale aveva concluso per ‘l’inesistenza, nel caso concreto, della medesimezza del disegno criminoso’.
In sostanza, i giudici di legittimità hanno considerato il ricorso come un tentativo di ridiscutere una valutazione di fatto, già adeguatamente motivata nel precedente grado di giudizio, senza addurre argomenti di diritto nuovi o sufficientemente solidi per giustificare un riesame. L’assenza di questo elemento cruciale ha reso l’intero impianto del ricorso debole e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito sulla presentazione dei ricorsi in Cassazione. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e fondati su questioni di legittimità, come l’errata applicazione della legge o vizi di motivazione, e non su una mera rilettura dei fatti. La decisione sottolinea come la mancanza di un ‘disegno criminoso’ unitario sia una questione di fatto la cui valutazione, se logicamente motivata, difficilmente può essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve a disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non possiede i requisiti di forma o di sostanza richiesti dalla legge, venendo quindi respinto in via preliminare.
Qual è stata la ragione principale per l’inammissibilità in questo caso?
La ragione principale è stata la manifesta infondatezza del ricorso, basato sulla contestazione dell’inesistenza di un ‘medesimo disegno criminoso’, un punto di fatto già adeguatamente motivato e deciso dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25235 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25235 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 28/09/1982
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 7650/25 – SAARI NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.
337 cod. pen. e 73, quinto comma, DPR 309/1990) •
Esaminato l’unico motivo di ricorso, che censura l’omessa applicazione
della continuazione ex
art. 81, secondo comma, cod. pen. al reato di
resistenza a pubblico ufficiale;
Considerato che il motivo di ricorso, oltre a essere meramente
riproduttivo dell’atto di appello, non risulta idoneo a disarticolare la motivazione della Corte d’appello, che correttamente ha ritenuto di escludere
la continuazione sulla base dell’inesistenza, nel caso concreto, della medesimezza del disegno criminoso (cfr. p. 6 del provvedimento impugnato);
Ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2025