Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 972 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 972 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a PALERMO IL 29/06/1992 avverso l’ordinanza del 18/07/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Termini Imerese, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 18 luglio 2024 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di COGNOME NOME e tendente ad ottenere il riconoscimento della continuazione fra tre sentenza di condanna emesse rispettivamente dal Tribunale di Termini Imerese il 9 maggio 2019, dal Tribunale di Palermo il 6 febbraio 2020 e dalla Corte di Appello di Palermo il 9 maggio 2023.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di doglianza consistente nel vizio di motivazione con riguardo agli art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Il ricorrente stigmatizza l’assoluta carenza di argomentazioni a sostegno della decisione laddove, al contrario, la valutazione delle vicende processuali avrebbe dovuto portare ad opposte conclusioni.
I fatti reato di cui alle sentenze di condanna oltre ad avere ad oggetto la medesima fattispecie penale, il medesimo bene tutelato e la medesima modalità di condotta, sono stati posti in essere a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.2 L’unico motivo di ricorso Ł inammissibile.
Il provvedimento impugnato ha vagliato la sussistenza degli indici rivelatori della unicità del disegno criminoso e, stante il tipo di reati commessi, ha escluso – con motivazione del tutto completa e convincente – una unitaria preordinazione indipendentemente dalla identità o somiglianza del titolo di reato e dalla contiguità temporale della loro commissione, peraltro del tutto
relativa, posto che fra il primo dei reati e l’ultimo Ł decorso un anno.
La motivazione Ł assolutamente completa e congrua, laddove i motivi di ricorso sono del tutto generici e non si misurano con le ragioni poste alla base della impugnata decisione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME