Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6552 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMERINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di L’Aquila di condanna per il re di furto;
preso atto delle conclusioni tempestivamente depositate dal difensore di parte civile, c tuttavia, non contengono la specifica articolazione di argomentazioni a sostegno della prop richiesta e che, quindi, non comportano la necessità di condannare l’imputato alla rifusi delle spese. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massirnata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche sol attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tute propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.
Preso atto della memoria presentata dall’AVV_NOTAIO, nell’interess dell’imputato, con la quale si sviluppano argomentazioni che non sono idonee ad incidere sull considerazioni di seguito riportate;
Rilevato che il motivo unico di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione di e vizio di motivazione in relazione all’improcedibilità dell’azione penale in quanto la quere stata sporta da soggetto non legittimato – è privo di confronto con la sentenza impugna perché la Corte di appello ha specificato che la persona offesa era proprietaria del mobi asportato – circostanza non smentita dal tratto di deposizione trascritto nel ricor comprova del preteso travisamento della prova – e che non ha alcun rilievo che ella non fosse proprietaria dell’immobile; il ricorrente, dunque, ha mancato di adeguarsi all’attuale dispos cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omette tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisi avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, de 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legitt secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risulti intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.