Ricorso Inammissibile per Truffa: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per avere successo, un ricorso deve presentare motivi specifici e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Il caso in esame, relativo a una condanna per truffa, si è concluso con una dichiarazione di ricorso inammissibile, offrendo spunti importanti sulla corretta formulazione degli atti di impugnazione.
Il Caso: Una Condanna per Truffa e l’Appello in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di truffa, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile di aver ricevuto un pagamento illecito su una sua carta prepagata, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa articolava il ricorso su diversi motivi, contestando la correttezza della motivazione sulla responsabilità, l’applicazione della norma penale sulla truffa e la mancata concessione delle attenuanti generiche e per danno di lieve entità.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato attentamente i motivi presentati, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su una valutazione critica della natura stessa delle doglianze sollevate dalla difesa, considerate non idonee a superare il vaglio di legittimità. Questo approccio evidenzia la funzione della Cassazione non come un terzo grado di giudizio sul fatto, ma come un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Genericità e Ripetitività dei Motivi Principali
I primi due motivi di ricorso, riguardanti la valutazione della responsabilità penale, sono stati giudicati generici e reiterativi. La Corte ha osservato come l’imputato si fosse limitato a riproporre le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. Quest’ultimo aveva solidamente basato la condanna sulla deposizione della persona offesa e sulla titolarità, in capo all’imputato, della carta prepagata su cui era confluito il denaro. La sentenza impugnata aveva inoltre spiegato chiaramente gli elementi della fattispecie concorsuale, evidenziando il contributo materiale dell’imputato alla commissione del reato. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di una simile impostazione difensiva, che non attacca specificamente i vizi logico-giuridici della decisione precedente.
La Valutazione sulle Attenuanti
Anche i motivi relativi al diniego delle attenuanti (art. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.) sono stati considerati manifestamente infondati. La Cassazione ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d’Appello, che aveva negato i benefici sulla base di elementi concreti: la non esiguità del danno arrecato e, soprattutto, la personalità negativa dell’imputato. Tale valutazione era supportata dai precedenti penali a suo carico e dall’assenza di elementi positivi di valutazione. In questo contesto, la decisione del giudice di merito è stata considerata incensurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si concentra sul rigido perimetro del giudizio di legittimità. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata; è necessario, invece, individuare e criticare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione. Nel caso di specie, il ricorso non ha fatto altro che riproporre una diversa lettura delle prove, un’operazione che esula dai poteri della Suprema Corte. La responsabilità dell’imputato era stata accertata oltre ogni ragionevole dubbio, e la mancata concessione delle attenuanti era stata giustificata in modo adeguato, rendendo le censure della difesa prive di fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e puntuale della sentenza che si intende impugnare. Non è una sede per ridiscutere i fatti del processo. La conseguenza di un ricorso generico o ripetitivo è la sua inammissibilità, che comporta non solo l’irrevocabilità della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per una difesa efficace, è cruciale concentrarsi su vizi specifici della decisione, dimostrando in che modo il giudice di merito abbia violato la legge o sia incorso in un errore logico manifesto.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza contestare specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza impugnata.
Perché non sono state concesse le attenuanti all’imputato?
Le attenuanti non sono state concesse perché la Corte d’Appello ha fornito una motivazione adeguata, basata sulla non esiguità del danno, sulla personalità negativa dell’imputato, comprovata da precedenti penali, e sull’assenza di elementi positivi a suo favore.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25127 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (la Corte d’appello ha ribadito che la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa deve ritenersi accertata, al di là di og ragionevole dubbio, in base alla deposizione della persona offesa e alla titolarità della carta Poste Pay su cui è confluito il pagamento operato dal soggetto passivo);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie di cui all’art 640 cod. pen., è parimenti reiterativo, dal momento che la sentenza impugnata ha correttamente esplicitato – p. 4 – gli elementi in forza dei quali è integrata la fattispe concorsuale, offrendo un contribuito materiale alla commissione del reato;
ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso inerenti alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli art. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. sono manifestamente infondati a fronte di congrua motivazione (cfr. pag. 5, in punto di non esiguità del danno arrecato e di personalità negativa del reo, comprovata dai precedenti penali dello stesso, nonché dall’assenza di elementi positivi);
rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024
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Estensore GLYPH
Il Presidente