Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici e Aspecifici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un ricorso inammissibile non solo pone fine alla speranza di ribaltare una sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi portino a questa drastica conclusione.
Il caso in esame: due ricorsi, un unico esito
La vicenda trae origine dai ricorsi presentati da due individui contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Entrambi gli imputati cercavano di ottenere l’annullamento della decisione, ma le loro argomentazioni sono state valutate in modo molto critico dalla Corte di Cassazione.
Il primo ricorrente lamentava la mancata applicazione di una specifica norma del codice penale (art. 393-bis), ma le sue doglianze sono state etichettate come “generiche”, “aspecifiche” e “manifestamente infondate in diritto”. In sostanza, non aveva costruito una critica puntuale e giuridicamente solida contro la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
Il secondo ricorrente, invece, contestava la sua responsabilità penale per uno dei reati ascritti, sostenendo di essersi limitato a non fermarsi all’alt della polizia. Contestava inoltre la valutazione sulla recidiva. Anche in questo caso, la Corte ha respinto le argomentazioni, definendole “meramente oppositive” e “aspecifiche”.
La valutazione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, non entra nel merito della colpevolezza o innocenza degli imputati, ma si ferma a un livello precedente: la validità stessa del ricorso. Il principio che emerge è cristallino: un ricorso per essere ammissibile deve contenere critiche specifiche e pertinenti, non un semplice dissenso rispetto alla decisione impugnata.
Per il secondo imputato, i giudici hanno sottolineato come il suo comportamento non fosse stato una semplice omissione, ma una condotta attiva e pericolosa. Aveva compiuto manovre rischiose, accettando la possibilità di uno scontro (che poi è avvenuto), con il chiaro intento di sfuggire al controllo. I suoi motivi di ricorso, quindi, non si confrontavano con l’effettiva dinamica dei fatti accertata in sede di merito. Anche la critica sulla recidiva è stata ritenuta vaga, poiché il punto era già stato adeguatamente analizzato e motivato nella sentenza d’appello.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi addotti da entrambi i ricorrenti non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Per il primo imputato, le lamentele erano generiche e non solo non si confrontavano con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici, ma erano anche palesemente infondate dal punto di vista giuridico. La Corte ha richiamato una precedente sentenza (n. 22903 del 2023) per rafforzare questo punto, evidenziando come la giurisprudenza sia costante nel richiedere specificità.
Per il secondo imputato, le censure sono state considerate meramente oppositive, ossia una semplice riproposizione di tesi difensive già respinte, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza d’appello. La sua condotta, come accertato, era andata ben oltre la mancata ottemperanza all’alt, concretizzandosi in manovre pericolose volte a sottrarsi al controllo, accettando il rischio di una collisione. Le critiche sulla recidiva sono state parimenti liquidate come aspecifiche, dato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione corretta e completa sul punto.
Di conseguenza, non potendo esaminare il merito delle questioni, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare i ricorsi inammissibili.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente. Motivi generici, ripetitivi o che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti senza demolire quella dei giudici di merito sono destinati a essere dichiarati inammissibili. La conseguenza, come in questo caso, è la condanna definitiva, il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento tratta i tentativi di abusare dello strumento processuale.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il caso nel merito perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti previsti dalla legge. Ad esempio, i motivi possono essere troppo generici, manifestamente infondati o non pertinenti alle funzioni della Corte di Cassazione.
Perché non è sufficiente contestare la ricostruzione dei fatti per rendere ammissibile un ricorso in Cassazione?
Perché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti (come farebbe un testimone), ma controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza precedente sia logica e priva di contraddizioni. Un ricorso che si limita a proporre una versione alternativa dei fatti senza dimostrare un vizio giuridico è inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21413 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CALCINATE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti:
– quanto all’imputato COGNOME, da generiche doglianze sulla mancata applicazione dell’art. 393-bis cod. pen. che si rivelano, non solo del tutto aspecifiche rispetto alla ricostruzione in fatto esposta dai giudici del merito, ma anche manifestamente infondate in diritto, cfr. tra tante, Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Rv. 284727); – quanto all’imputato COGNOME, da censure meramente oppositive e aspecifiche (primo motivo) sulla penale responsabilità per il reato sub E) rispetto all’accertamento dei fatti compiuto in sede di merito: il comportamento tenuto dall’imputato non si era limitato alla sola inottemperanza dell’alt, come dedotto, ma era consistito in manovre pericolose con le quali, accettando il rischio di collidere – evento effettivamente avvenuto – l’auto degli operanti, egli intendeva sottrarsi al controllo di p.g. in atto; da doglianze aspecifiche (secondo motivo) sulla recidiva, rispetto al punto adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 8-9 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12L04/-2024.