Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17621 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17621 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di Assise di appello di Bologna, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 20 ottobre 2022 dalla Corte di Assise di Parma per il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 582, 576 n. 1), 585 cod. pen. commesso in Parma 1’8 agosto 2016 in danno di COGNOME NOME (capo E) e per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 cod. pen. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo F) commesso in Parma e Bologna da una data «antecedente e prossima al mese di settembre 2016, almeno fino al mese di maggio 2017».
Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità per il reato di lesioni che, pur in assenza di riscontri, sarebbe stata fondata sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa mai esaminata in giudizio, le cui dichiarazioni sarebbero state acquisite al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.
Il motivo è manifestamente infondato. Ed invero, il ricorso non si confronta con la dovuta specificità con le motivazioni della sentenza impugnata dalla quale risulta (pag. 8 e pagg. 19 e 20): che la denuncia e i verbali delle sommarie informazioni testimoniali della persona offesa sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattiment sull’accordo delle parti; che le dichiarazioni della NOME sono state valutate attendibil in ragione della loro intrinseca coerenza e della presenza di elementi di riscontro (indicazione di utenze telefoniche, di fotografie, indicazione di luoghi corrispondenti alla descrizione fornita dalla teste, referti medici). Per contrastare tali motivazioni, ricorrente sviluppa argomentazioni meramente congetturali sostenendo: che i profili social dai quali sono state estratte le fotografie potrebbero non essere riferibili NOME; che le dichiarazioni della persona offesa potrebbero essere state fraintese dall’interprete che la assisteva; che la NOME potrebbe essere stata indotta a denunciare NOME dal suo sfruttatore, NOME, del quale era ospite al momento della presentazione della denuncia. Così argomentando, il ricorrente invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto d valutazione della prOva senza confrontarsi in termini specifici con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale.
Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui al capo F). Rileva a tal fine che l’utenza telefonica sulla quale sono state intercettate le conversazioni poste a fondamento della affermazione della penale responsabilità non è intestata a NOME ed è stata attribuita a lui sostenendo che gli operanti avrebbero riconosciuto la sua voce: affermazione che sarebbe frutto di travisamento della prova. Per questa parte il ricorso non è autosufficiente perché si limita a contestare che i riconoscimento della voce sia avvenuto senza dedurre a argomentazioni a sostegno di tale affermazione. La sentenza impugnata, infatti, riferisce (pag. 21) che gli operanti hanno «riconosciuto nella voce di NOME, la voce di uno degli interlocutori, di talché non v’è dubbio circa la riconducibilità a lui dell’uso dell’utenza intercettat
Nessun pregio hanno gli altri argomenti con i quali si sottolinea che non sono mai state eseguite perquisizioni presso l’abitazione dell’imputato o sulla sua persona. Anche in questo caso, infatti, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata dalla quale risulta che, grazie alle intercettazioni, il 18 ottobre 2016, fu possibile procedere all’arresto di NOME COGNOME nella flagrante detenzione di gr. 90,3 di marijuana e il 25 ottobre 2016, di fronte all’abitazione del ricorrente, tratto in arresto NOME COGNOME nella flagrante detenzione di gr. 2.130,9 di marijuana. Poiché si confronta solo genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso si destina, per ciò solo, all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale l’impugnazione è prevista e
ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato, nella sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per non essere stato qualificato il fatto di cui al capo F) come violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Il ricorrente sostiene che tale diversa qualificazione giuridica sarebbe stata irragionevolmente esclusa per la reiterazione della condotta illecita. Ignora quindi la motivazione della sentenza impugnata (pag. 22) secondo la quale la possibilità di qualificare il fatto quale violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R,. n. 309/90 è preclusa: dalla centralità della posizione rivestita dall’imputato nell’attività di spacci dalle quantità di stupefacente che egli trattava; dai numerosi precedenti specifici. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, infatti, che la valutazione in ordine alla lieve entità del fa rilevante ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell’indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).
Col quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama alla gravit del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288). Nel caso in esame, la pena base per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R n. 309/90 è stata determinata in misura inferiore alla pena media edittale così calcolata. La Corte territoriale, peraltro, ha motivato congruamente, anche se sinteticamente, la scelta di mantenere la pena base nella misura di anni tre di reclusione ed C 6.000 di multa facendo riferimento ai numerosi precedenti specifici e alla dimostrata inefficacia deterrente delle precedenti condanne.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato, inoltre, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
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