Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28263 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28263 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SALERNO il 27/09/1977
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Salerno che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici di cui agli artt.
476, comma 2, e 482 cod. pen.
Letti i motivi aggiunti pervenuti in data 17 giugno 2025, a firma dell’avv.
NOME COGNOME con i quali ha ulteriormente specificato le doglianze contenute nel ricorso.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia inosservanza di norme processuali per omessa notifica all’imputato del decreto che dispone il
giudizio, è manifestamente infondato perché smentito dagli atti processuali, così
come risulta dalla presenza della relata di notifica a mani proprie effettuata il
27/10/2022;
Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
ex art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto la perizia
calligrafica invocata dalla difesa al fine di individuare l’autore della contraffazione non si configura come di assoluta necessità ai fini della decisone. Il giudice di prime
cure, infatti, con motivazione condivisa dalla Corte territoriale, ha ritenuto accertata la contestata alterazione, stante anche il fatto che, seppure l’atto fosse stato alterato da terzi, l’imputato sarebbe comunque da considerare concorrente morale o determinatore.
Rilevato che il terzo e il quarto ed ultimo motivo di gravame, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono manifestamenti infondati a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta che delinea un quadro probatorio solido, fondato su atti sottoscritti da pubblico ufficiale e su un atto pubblico quale il registro UNEP, il quale non risulta, pertanto, scalfibile dalle generiche dichiarazioni del teste della difesa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 2 luglio 2025
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