Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia l’Interpretazione Parziale delle Prove
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità delle censure porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo caso specifico riguarda un imputato che, condannato per associazione a delinquere, ha tentato di contestare la sentenza basandosi su una personale e selettiva interpretazione delle prove raccolte, in particolare delle intercettazioni telefoniche.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un soggetto per una serie di reati gravi. Tra questi, spiccava la partecipazione a un sodalizio criminoso, previsto dall’articolo 416 del codice penale, oltre a reati contro il patrimonio e la persona come furto, lesioni personali e varie aggravanti. L’impianto accusatorio si fondava su diverse prove, tra cui i risultati di complesse attività di intercettazione telefonica. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione.
Il Motivo del Ricorso: una critica alle intercettazioni
L’unico motivo di doglianza presentato dall’imputato alla Suprema Corte riguardava il riconoscimento della sua partecipazione all’associazione a delinquere. La difesa sosteneva che le prove a suo carico, derivanti dalle intercettazioni, fossero state interpretate in modo errato dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorrente proponeva una lettura alternativa e a lui più favorevole delle conversazioni registrate, cercando di smontare il quadro probatorio che aveva portato alla sua condanna per il reato associativo.
Le motivazioni della Cassazione: un ricorso inammissibile e generico
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione di tale decisione è netta e si basa sulla genericità dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso si esauriva in “mere asserzioni”, prive di un reale e critico confronto con la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
In altre parole, il ricorrente non ha individuato specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici d’appello, ma si è limitato a contrapporre una propria “inammissibile interpretazione, selettiva e parziale” delle prove. Questo approccio non è consentito in sede di legittimità, dove la Cassazione non può riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma può solo valutare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove, senza dimostrare una manifesta illogicità del percorso decisionale del giudice di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: le conseguenze della genericità del ricorso
La decisione della Suprema Corte riafferma un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico, tecnico e puntuale. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione precedente o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti. È necessario, invece, attaccare le fondamenta logico-giuridiche della sentenza d’appello, dimostrandone le falle. L’esito per il ricorrente è stato duplice: la condanna è diventata definitiva e, a causa dell’inammissibilità del ricorso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché generico. Il ricorrente si è limitato a proporre una propria interpretazione selettiva e parziale delle intercettazioni telefoniche, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza d’appello.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’unico motivo di ricorso contestava il riconoscimento della sua partecipazione a un sodalizio criminoso (associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen.), basandosi su una diversa lettura delle prove raccolte.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7765 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624, 624bis, 61 n.5, 582, 585 in riferimento agli artt. 576 comma 1 e 61 n.2, e 416 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta il riconoscimento della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso ex art. 416 cod. pen. (capo 20), è generico perché si esaurisce in mere asserzioni, prive di reale confronto critico con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che propongono una inammissibile interpretazione, selettiva e parziale, dei risultati delle intercettazioni telefoniche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024