Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47122 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALVERA il 04/05/1953
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di NOME COGNOME per i delitti di lesioni aggravate (capo A) e di danneggiamento (capo C);
Considerato che, con il primo motivo proposto, l’imputato deduce che la prescrizione è maturata prima della sentenza d’appello, senza considerare a tal fine n. 309 giorni di sospensione nel decorso del relativo termine e che, dunque, la prescrizione, deliberata la decisione impugnata in data 11 aprile 2024, è spirata solo in quella del 14 ottobre 2024;
Rilevato che, mediante il secondo motivo, lo COGNOME deduce vizio di motivazione della decisione della Corte territoriale sotto molteplici aspetti che non avrebbero consentito di pervenire ad una condanna dello stesso al di là di ogni ragionevole dubbio, e, in particolare, la mancanza dell’audio della registrazione prodotta dalla parte civile, la contraddittorietà nelle relative dichiarazioni, l’erron qualificazione della scopa come arma impropria, l’assenza di indagine sulla congruità delle lesioni rispetto all’azione contestata;
Ritenuto che le predette censure, traendo le mosse da una visione parcellizzata e non unitaria del compendio istruttorio, tendono ad ottenere, a fronte delle congrue argomentazioni sottese alla decisione impugnata, un’inammissibile rivalutazione delle prove (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944 – 01);
Rilevato, invero, che la motivazione della Corte territoriale (pag. 3), con la quale peraltro lo COGNOME si confronta solo in parte, ha posto in rilievo come le immagini estratte dal formulato di videosorveglianza confermino sia l’aggressione in danno della persona offesa che il danneggiamento della vettura dello stesso e, quanto all’utilizzo del manico di scopa in luogo della mazza, ha precisato che, anche a voler ritenere che l’imputato avesse fatto uso, come dichiarato dalla moglie e in contrasto con le propalazioni della parte civile corroborate dal filmato, dello stesso in luogo della mazza, la situazione non muterebbe poiché anche il manico di scopa è considerato un’arma impropria nella giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Rv. 268750 – 01);
Considerato che, rispetto alle lesioni, la decisione sottolinea congruamente che le censure relative alla condizione della ferita al momento dell’arrivo della
Polizia e l’assenza di immagini sono contraddette dal certificato di pronto soccorso (pag. 3);
Rilevato, quanto al terzo motivo, che la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa, alla stregua di quanto correttamente rilevato dalla Corte territoriale, poiché lo COGNOME ha precedenti impeditivi a carico;
Considerato, con riferimento al quarto motivo, con il quale l’imputato deduce che le circostanze attenuanti generiche non gli sono state concesse in regime di prevalenza sebbene avesse formulato un’offerta risarcitoria che la Corte territoriale, anche sotto tale aspetto, ha congruamente osservato che all’uopo tale offerta era stata già vagliata proprio ai fini della concessione delle circostanze attenuanti in regime di equivalenza;
Rilevato che l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso non consente di considerare la prescrizione dei fatti di reato maturata dopo la pronuncia di appello (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273552 – 01, anche in motivazione);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con à condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024