Ricorso Inammissibile: I Limiti del Giudizio in Cassazione
L’esito di un processo non è mai scontato, ma le regole per contestare una sentenza sono chiare e precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su quali siano i limiti di un ricorso in sede di legittimità, confermando che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando non si rispettano i paletti procedurali. Il caso in esame riguarda una condanna per rapina e lesioni personali, dove l’imputato ha tentato, senza successo, di ribaltare la decisione proponendo argomenti non consentiti davanti alla Suprema Corte.
L’Analisi del Caso: Dalla Condanna per Rapina al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di rapina e lesioni personali. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione basandolo su tre motivi principali:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: Si sosteneva che il reato commesso non fosse rapina, ma piuttosto esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
2. Vizio di motivazione: Si contestava la valutazione delle prove che avevano portato all’affermazione della sua responsabilità penale.
3. Errata applicazione delle aggravanti: Si criticava l’applicazione di specifiche circostanze aggravanti previste dal codice penale.
Tuttavia, come vedremo, nessuno di questi motivi ha superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile. La decisione si fonda su principi cardine della procedura penale che delimitano rigorosamente l’ambito del giudizio di legittimità.
Il Divieto di Nuove Ricostruzioni Fattuali
Il primo motivo è stato respinto perché la tesi difensiva (esercizio arbitrario delle proprie ragioni invece di rapina) si basava su una ricostruzione dei fatti “congetturale”, non supportata da alcuna prova emersa nel processo e, soprattutto, proposta per la prima volta in Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio di merito; non può riesaminare i fatti o valutare nuove ipotesi fattuali. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire la vicenda.
La Preclusione delle Valutazioni di Merito
Anche il secondo motivo è incappato in un ostacolo insormontabile. La difesa lamentava un’errata valutazione delle prove da parte dei giudici di merito. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che, a fronte di una motivazione logica e giuridicamente corretta, non è possibile presentare in sede di legittimità argomentazioni alternative per ottenere una diversa lettura delle emergenze processuali. Un ricorso inammissibile è la sanzione per chi tenta di trasformare la Cassazione in un appello mascherato.
L’Importanza della Catena Devolutiva
Infine, il terzo motivo, relativo alle circostanze aggravanti, è stato dichiarato inammissibile per un vizio procedurale decisivo: non era stato sollevato con l’atto di appello. Questo ha causato l’interruzione della “catena devolutiva”, ovvero il principio per cui il giudice del gravame può pronunciarsi solo sui punti specificamente contestati nell’impugnazione. Se un motivo non viene presentato in appello, non può essere recuperato e proposto per la prima volta in Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come tutti i motivi di ricorso si scontrassero con i limiti invalicabili del giudizio di legittimità. Il primo motivo richiedeva un accertamento di fatto precluso alla Corte. Il secondo si risolveva in una mera contestazione di merito sulla valutazione delle prove, anch’essa non consentita. Il terzo violava il principio devolutivo, essendo stato introdotto tardivamente. Pertanto, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile, in quanto mirava a ottenere dalla Corte di Cassazione un nuovo giudizio sul fatto, operazione che esula completamente dalle sue funzioni istituzionali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Evidenzia che la strategia difensiva deve essere costruita e articolata sin dai primi gradi di giudizio. Non è possibile “riservare” argomenti o ricostruzioni alternative per la Cassazione. Il giudizio di legittimità serve a controllare la corretta applicazione del diritto, non a rimediare a omissioni o a tentare nuove letture del materiale probatorio. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile presentare una nuova versione dei fatti per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile decidere su una questione basata su un’ipotesi congetturale e non evincibile dalle prove, dedotta per la prima volta in sede di legittimità, poiché richiederebbe accertamenti di fatto non consentiti in tale giudizio.
Perché il secondo motivo di ricorso, che contestava la valutazione delle prove, è stato ritenuto inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché evidenziava mere ragioni di fatto per giungere a conclusioni diverse sulla valutazione delle prove. Questa operazione è preclusa nel giudizio di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata è congrua e priva di vizi logico-giuridici.
Cosa significa “interruzione della catena devolutiva” e perché ha reso inammissibile il terzo motivo?
Significa che il motivo di ricorso non era stato presentato nel precedente grado di giudizio (l’appello). Poiché il giudice superiore può esaminare solo le questioni sollevate nell’impugnazione precedente, l’omessa presentazione in appello ha interrotto questa “catena”, rendendo il motivo non proponibile per la prima volta in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9307 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9307 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 28/02/1988
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’err qualificazione del fatto ascritto all’odierno ricorrente come rapina piutto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poggia su un’ipotesi congett non evincibile dal compendio istruttorio (cfr. p. 8: «i tre imputati non han prospettato una ricostruzione in punto di fatto alternativa a quella dell’a né, peraltro, la Corte di cassazione potrebbe decidere su una tale ques dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, essendo ne accertamenti di fatto (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 27 01);
che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di le e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i rapina e di lesioni personali, risulta non consentito, evidenziando mere rag fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valutazione delle emer istruttorie (operazione preclusa nel giudizio di legittimità, a fronte di motivazione esente da vizi logico-giuridici alle pp. 6-9);
che neppure il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l’applicazione circostanze aggravanti di cui agli artt. 585, secondo comma, n. 2, e 628, comma, n. 1, cod. pen., non è stato prospettato con l’atto di appel conseguente interruzione della catena devolutiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.