Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna e Spiega il Ruolo delle Motivazioni
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, quali sono i criteri che portano a una tale decisione? Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio, sottolineando l’importanza di presentare motivi validi nel giudizio di legittimità e come i giudici di merito debbano motivare le loro decisioni, in particolare riguardo alle attenuanti generiche. Questo caso dimostra la rigorosità con cui la Suprema Corte valuta i ricorsi, respingendo quelli che non sollevano questioni di diritto ma tentano di ottenere un nuovo esame dei fatti.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna in primo grado, confermata dalla Corte di Appello di Firenze, nei confronti di un imputato per una serie di reati, tra cui danneggiamento aggravato, furto, ricettazione, evasione e porto abusivo di armi (previsti dagli artt. 635, 624-625, 648, 385 e 707 c.p. e art. 4 della legge n. 110/1975). Insoddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, contestando la decisione.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
L’unico motivo di ricorso presentato riguardava questioni che, secondo la Corte di Cassazione, non potevano essere discusse nel giudizio di legittimità. Il ricorso, infatti, non sollevava problemi relativi alla corretta applicazione della legge, ma mirava a una riconsiderazione dei fatti, attività preclusa alla Suprema Corte. La difesa, in sostanza, contestava le valutazioni di merito effettuate dalla Corte d’Appello, in particolare per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: per motivare adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche, non è necessaria una disamina analitica di ogni singolo elemento. È sufficiente che il giudice di merito faccia un “congruo riferimento” agli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua valutazione. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata (citata a pagina 6 della sentenza impugnata), rendendo le doglianze del ricorrente infondate. La Suprema Corte ha quindi concluso che il ricorso sollevava questioni non consentite, ribadendo la propria funzione di giudice della legge e non del fatto.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato condannato a versare la somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma uno strumento per garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. La motivazione del giudice, seppur sintetica, purché logica e coerente con gli atti processuali, è sufficiente a sostenere la decisione, specialmente in merito a valutazioni discrezionali come la concessione delle attenuanti generiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava questioni non consentite nel giudizio di legittimità, ovvero tentava di ottenere un riesame dei fatti anziché contestare la violazione di legge. Il motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla motivazione per il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha ribadito che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un’analisi dettagliata di tutti gli aspetti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7913 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7913 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI 01QASIQ) nato il 18/09/1972
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale RAGIONE_SOCIALE era stato condannato per i reati di cui agli artt. 6 comma 2, n. 1, 624-625, n. 2, 648, 385 e 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimi e, comunque, manifestamente infondate, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decis o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
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