Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi di Appello
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i severi requisiti per l’ammissibilità dei gravami, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi e dell’errata proposizione di censure di merito. Il caso in esame, relativo al reato di esercizio abusivo di attività di scommesse, offre spunti fondamentali sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un’impugnazione non correttamente formulata.
I Fatti del Caso: Un Centro Scommesse Senza Licenza
La vicenda processuale ha origine dalla condanna, confermata in appello, di due soggetti per la gestione di un centro scommesse. Nello specifico, una delle persone coinvolte risultava essere la titolare dell’attività, priva però della necessaria licenza e concessione dei Monopoli di Stato, mentre l’altra agiva come suo referente. Durante un controllo della Guardia di Finanza, all’interno dei locali erano stati rinvenuti computer e apparecchiature informatiche collegate a siti di gioco, a conferma dell’attività illecita contestata. Contro la sentenza della Corte d’Appello, gli imputati proponevano ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa degli imputati si articolava su tre distinti motivi di doglianza:
1. Vizio di motivazione riguardo all’affermazione della loro responsabilità penale.
2. Eccessività del trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente motivato e lontano dal minimo edittale.
3. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di totale inammissibilità del ricorso. Questa decisione si basa su principi cardine della procedura penale che ogni difensore deve conoscere.
Censura sulla Responsabilità: Una Questione di Merito
Il primo motivo, relativo alla valutazione della responsabilità, è stato respinto poiché non rientra nel numerus clausus delle censure ammissibili in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può rivalutare la prova. Il suo compito è verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice a quo. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse ricostruito i fatti in modo preciso e circostanziato, basandosi su prove documentali e testimoniali, con un ragionamento immune da vizi logici.
Trattamento Sanzionatorio: Un Motivo non Proposto in Appello
La seconda doglianza, concernente l’entità della pena, è stata dichiarata inammissibile per una ragione puramente processuale. Ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non è possibile presentare in Cassazione motivi che non siano già stati dedotti nell’atto di appello. La questione, quindi, non poteva essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità.
Particolare Tenuità del Fatto: La Genericità non Paga
Infine, anche il motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. è stato giudicato manifestamente infondato. I ricorrenti si erano limitati a invocare genericamente il beneficio, senza indicare ragioni specifiche a sostegno della loro tesi e senza muovere una critica puntuale all’apparato motivazionale della sentenza impugnata. Affermazioni apodittiche e non argomentate non sono sufficienti a superare il vaglio della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione ribadendo la distinzione fondamentale tra il giudizio di merito, riservato ai primi due gradi, e il giudizio di legittimità. Le censure che mirano a una diversa valutazione delle prove o a una ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili in Cassazione, a meno che non si dimostri una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Inoltre, il principio della specificità dei motivi di ricorso impone al ricorrente di argomentare in modo puntuale e non generico, confrontandosi criticamente con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato. La mancanza di questi requisiti trasforma il ricorso in un atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, rendendolo, appunto, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento sottolinea un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore tecnico e una profonda comprensione dei limiti del giudizio di legittimità. Non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice di merito; è necessario individuare vizi specifici previsti dalla legge, come errori nell’applicazione di norme giuridiche o difetti logici evidenti nella motivazione. Un ricorso inammissibile, come in questo caso, non solo non porta ad alcun risultato utile per l’imputato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la posizione del condannato.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove di un processo?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza contraddizioni.
Cosa accade se un motivo di ricorso viene sollevato per la prima volta in Cassazione?
Se un motivo di ricorso non è stato precedentemente presentato nell’atto di appello, viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Il sistema processuale prevede che le questioni vengano devolute gradualmente ai giudici dei gradi superiori.
Per quale motivo è stata respinta la richiesta di applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’?
La richiesta è stata respinta perché formulata in modo eccessivamente generico. I ricorrenti si sono limitati a richiederne l’applicazione senza fornire argomenti specifici a sostegno della loro tesi e senza criticare puntualmente le ragioni per cui il giudice d’appello l’aveva negata. In Cassazione, le censure devono essere specifiche e dettagliate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17745 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17745 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la senten epigrafe indicata deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione i all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 4 comma 1 e 4 bis L.401/1989, in ordine al trattamento sanzioNOMErio, ritenuto eccessivo in quanto determiNOME in mi prossima al minimo edittale e non adeguatamente motivato, e in ordine alla ma applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure dedu in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzi riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono i in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a da dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel cas dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attr disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censu sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualifica di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, com dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla quale emerge chiaramente la titolarità del centro scommesse a COGNOME NOME, priva di licenza e della concessione da parte dell’amministra RAGIONE_SOCIALE e che il COGNOME quale referente della titolare. Inoltre, all’interno sono stati rinvenuti computer e apparecchi informatici collegati a siti di gioco, come r dichiarazioni del teste COGNOME, appartenente alla Guardia di Finanza. La doglianza relativa al trattamento sanzioNOMErio non è stata dedotta con i motivi di appello, ed è dunque inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La doglianza relativa al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di c 131 bis cod. pen. è manifestamente infondata, dovendosi riscontrare un’ assoluta ge degli argomenti addotti a sostegno. I ricorrenti, infatti, si limitano ad invocare il r della particolare tenuità del fatto, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno d tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno spec di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propost senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla de dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’on spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile iY ricorsa e condanna 143 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente