Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna; è necessario articolare una critica puntuale e argomentata. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità delle censure mosse dall’imputato. Questa decisione offre spunti cruciali sull’onere di specificità che grava su chi impugna un provvedimento e sulle conseguenze del suo mancato rispetto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato, nel suo ricorso per Cassazione, lamentava un ‘vizio di motivazione’ nella sentenza di secondo grado, sostenendo che la sua affermazione di responsabilità fosse ingiusta. In particolare, la difesa aveva sostenuto che una presunta duplicazione abusiva di supporti digitali fosse rimasta una mera affermazione difensiva, priva di adeguato riscontro probatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso senza entrare nel merito della questione, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione puramente processuale: i motivi presentati dal ricorrente sono stati giudicati del tutto generici. Invece di confrontarsi specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a riproporre censure che miravano a una nuova valutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile le ragioni della sua decisione, basandosi su principi consolidati della procedura penale.
1. Mancanza di Specificità
Il primo e fondamentale difetto del ricorso risiedeva nella sua genericità. L’art. 581 del codice di procedura penale impone che l’atto di impugnazione contenga una critica argomentata e specifica al provvedimento contestato. Il ricorso in esame, invece, non si confrontava punto per punto con la motivazione della sentenza d’appello, che aveva già ritenuto infondata la tesi difensiva per mancanza di prove. La funzione tipica dell’impugnazione è proprio quella di sottoporre al giudice superiore una critica mirata, non un generico lamento.
2. Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Un altro aspetto cruciale è la natura del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti (come farebbe un tribunale di primo o secondo grado), ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Il ricorrente, proponendo censure orientate a sollecitare ‘una rivalutazione delle risultanze istruttorie’, ha tentato di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito, un’operazione non consentita dall’ordinamento.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Oltre a vedere respinta la sua impugnazione, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando non è possibile escludere una colpa nella proposizione del ricorso, ovvero quando l’impugnazione appare palesemente infondata o priva dei requisiti minimi di legge.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso inammissibile non è solo inefficace, ma anche costoso. La via della Cassazione può essere percorsa solo attraverso critiche precise, pertinenti e fondate su vizi di legittimità, non su un riesame dei fatti già accertati nelle sedi di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui i motivi siano formulati in modo generico e non si confrontino specificamente con le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o le prove del processo, ma solo di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei presupposti di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (p. 3 ove la Corte di appello valuta l’infondatezza del motivo di gravame relativo all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod.pen. rimarcando come la dedotta duplicazione abusiva dei CD era rimasta mera prospettazione difensiva priva di riscontro probatorio), confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181); il ricorrente, peraltro, propone censure orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle4mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, 21/06/2024