Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico che sottolinea i rigidi requisiti di ammissibilità delle impugnazioni. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile offre spunti fondamentali sui limiti entro cui possono essere sollevate le eccezioni procedurali e le censure di merito. Questo provvedimento ribadisce principi cardine della procedura penale, come la preclusione per le questioni non tempestivamente sollevate e il divieto di introdurre nuove istanze in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente basava la propria impugnazione su due principali motivi. Il primo riguardava un presunto vizio di procedura: sosteneva che la citazione fosse irregolare, in quanto notificata presso il domicilio eletto anziché direttamente a lui, che all’epoca dei fatti si trovava in stato di detenzione. Il secondo motivo, invece, atteneva al merito della decisione e lamentava sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e ha concluso per una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su argomentazioni distinte per ciascuno dei motivi proposti, evidenziando la non conformità del ricorso ai principi che governano il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fornito una chiara e dettagliata spiegazione delle ragioni che hanno portato a considerare il ricorso inammissibile. L’analisi si è concentrata sui limiti del sindacato della Cassazione e sulla corretta sequenza procedurale che le parti devono seguire.
La Tardività dell’Eccezione sulla Citazione
In merito al primo motivo, relativo alla presunta irregolarità della citazione, i giudici hanno osservato che tale censura non era mai stata sollevata nel corso del giudizio di merito. La Corte ha sottolineato che le nullità, anche quelle di ordine generale, devono essere eccepite tempestivamente nella sede processuale appropriata. Non aver portato la questione all’attenzione del giudice d’appello preclude la possibilità di farla valere per la prima volta in Cassazione. Si tratta di un’applicazione diretta del principio di preclusione, volto a garantire la stabilità delle decisioni e a evitare che le parti possano “conservare” eccezioni procedurali per poi giocarle strategicamente solo nell’ultimo grado di giudizio. La Corte ha richiamato un consolidato orientamento delle Sezioni Unite per rafforzare questo punto.
La Ripetitività e Novità dei Motivi di Merito
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte lo ha scomposto in due profili distinti, entrambi ritenuti inammissibili.
1. Circostanze attenuanti generiche: La richiesta di concessione delle attenuanti è stata giudicata meramente riproduttiva di censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti motivato il diniego basandosi sulla gravità della condotta, evidenziando anche la partecipazione di un complice. La Cassazione ha ribadito di non poter entrare nel merito di una valutazione già compiuta correttamente dal giudice precedente, poiché il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio, ma di controllo sulla legittimità della decisione.
2. Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): La richiesta di applicazione di questa causa di non punibilità è stata considerata una questione del tutto nuova. L’argomento, infatti, non era mai stato formulato nel giudizio d’appello. La Corte ha chiarito che non è possibile introdurre in sede di legittimità temi di indagine che implicherebbero una valutazione di merito mai effettuata prima, precludendo così la possibilità di un doppio grado di giurisdizione su quel punto specifico.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la pratica forense. Le conclusioni che se ne traggono sono chiare: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che la strategia difensiva sia costruita in modo rigoroso fin dai primi gradi di giudizio. Ogni eccezione procedurale deve essere sollevata non appena se ne ha la possibilità. Allo stesso modo, tutti gli argomenti a sostegno della propria tesi, comprese le richieste di applicazione di istituti sostanziali come la non punibilità per tenuità del fatto, devono essere presentati e discussi davanti ai giudici di merito. Il ricorso in Cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità della sentenza impugnata e non può diventare un’occasione per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale o per introdurre argomenti tardivi.
È possibile contestare un difetto di notifica per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che tale eccezione doveva essere sollevata nelle sedi di merito e non può essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile riguardo alle circostanze attenuanti?
Perché la doglianza era una semplice riproposizione di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non può riesaminare il merito della decisione se questa è correttamente motivata.
Si può chiedere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) direttamente in Cassazione?
No, secondo l’ordinanza, se la questione non è stata formulata nei gradi di merito (in questo caso, in sede di appello), costituisce un motivo nuovo e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33074 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33074 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 01/01/1999
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la regolare citazione, avvenuta al domicilio eletto invece che al ricorrente, all’epoca detenuto, si osserva che nessuna censura veniva svolta nella sede propria né tale circostanza veniva portata a conoscenza del giudice (in tal senso, cfr Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 – 01);
rilevato che il secondo motivo con cui si censura l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., quanto al primo aspetto, è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha apprezzato la gravità della condotta del ricorrente che agiva unitamente al complice (evenienza che il ricorrente vorrebbe confutare nel precluso merito), quanto al secondo profilo (art. 131-bis cod. pen.), nessuna questione risulta formulata in sede di gravame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2025.