Ricorso Inammissibile: La Cassazione e le Doglianze di Mero Fatto
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare una presunta ingiustizia. È necessario che le critiche alla sentenza di secondo grado siano specifiche, tecniche e giuridicamente fondate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando si limita a presentare mere doglianze di fatto, senza confrontarsi con la logica della decisione impugnata. Questo caso riguarda una condanna per detenzione di stupefacenti, confermata in appello e diventata definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso: Il Ritrovamento dello Stupefacente in Garage
La vicenda giudiziaria trae origine dal ritrovamento di sostanze stupefacenti all’interno di un garage. L’imputato, condannato sia in primo che in secondo grado per il reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la sua responsabilità. La sua difesa si basava sull’idea che il garage fosse utilizzato anche da altre due persone, una vicina di casa molto anziana e la nonna dell’imputato, cercando di insinuare il dubbio che la droga potesse appartenere a loro.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si concentra sulla qualità dell’impugnazione presentata. I giudici hanno stabilito che i motivi del ricorso erano costituiti da ‘mere doglianze in punto di fatto’ e ‘prive di confronto con il contenuto della sentenza impugnata’. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre una versione alternativa dei fatti, senza spiegare perché la ricostruzione dei giudici di merito fosse illogica o giuridicamente errata.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile?
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati del processo penale. Vediamo nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
L’assenza di un Confronto con la Sentenza Impugnata
Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere liberamente dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Nel caso di specie, l’imputato non ha attaccato la coerenza logica del ragionamento della Corte d’Appello, ma ha semplicemente offerto una diversa interpretazione degli stessi elementi, attività non consentita in sede di legittimità.
La Logicità della Decisione dei Giudici di Merito
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione del tutto coerente e logica. I giudici di secondo grado avevano considerato implausibile che lo stupefacente appartenesse agli altri utilizzatori del garage. La vicina, ultra-settantenne, aveva dichiarato di usare il locale solo saltuariamente e in epoca remota. La nonna, d’altro canto, non aveva mai rivendicato la proprietà della sostanza. A questi elementi si aggiungeva la vicinanza del garage all’abitazione dell’imputato e la sua stessa ammissione di utilizzarlo. Questi dati, messi insieme, rendevano la conclusione dei giudici d’appello del tutto ragionevole.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Dilatorio
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. La legge prevede che, in questi casi, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte può imporre il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata fissata in tremila euro, una cifra giustificata dal ‘palese carattere dilatorio del ricorso’ e dall’ ‘elevato coefficiente di colpa’ dell’imputato. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e non per scopi meramente dilatori, pena sanzioni economiche e la conferma della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a presentare ‘mere doglianze di fatto’, ovvero contestazioni generiche sulla ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni logiche e coerenti della sentenza d’appello impugnata.
Su quali basi i giudici di merito avevano attribuito la responsabilità all’imputato?
I giudici avevano basato la loro decisione sulla implausibilità che lo stupefacente appartenesse agli altri due utilizzatori del garage (una vicina anziana che lo usava raramente e la nonna che non lo ha rivendicato), sulla vicinanza del garage all’appartamento dell’imputato e sulla sua stessa ammissione di utilizzarlo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa del carattere palesemente dilatorio del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44479 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44479 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SEREGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 10 novembre 2022 la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 73 comma 1 e 4 DPR 309/1990.
Considerato che l’unico motivo, relativo alla responsabilità dell’imputato, è costitui mere doglianze in punto di fatto e prive di confronto con il contenuto della sentenza impugna la quale, in termini del tutto coerenti con i dati processuali, ha dato atto dell’esito posi perquisizione effettuata, e della implausibilità dell’appartenenza dello stupefacente rinvenuto altre due utilizzatrici del garage (pag. 3-4); in tal senso infatti la vicina di casa, pers settantenne, riconosceva di utilizzare il garage solo saltuariamente e in epoca remota, ment la nonna dell’imputato non ha rivendicato come proprio lo stupefacente; inoltre il garage risul prossimo all’appartamento dove viveva il COGNOME e lui stesso aveva dichiarato di utilizzarlo.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorren al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all’elevato coefficient colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23.