Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando si arriva dinanzi alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura del suo giudizio. Non si tratta di un terzo grado di merito, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza chiarisce perfettamente questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Analizziamo insieme la vicenda per capire meglio i confini del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna, confermata dalla Corte d’Appello, per reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. L’imputato, non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando non la sua colpevolezza, ma aspetti legati alla pena inflitta.
Le Ragioni del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali, entrambi relativi al trattamento sanzionatorio:
1. L’eccessività della pena applicata, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti commessi.
2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della condanna.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione sulla congruità della pena, un’operazione che, come vedremo, esula dai poteri del giudice di legittimità.
Analisi del Ricorso Inammissibile secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. Essi sono stati qualificati come “mere doglianze”, ovvero semplici lamentele che non denunciano un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma si limitano a criticarne la valutazione discrezionale.
La Valutazione della Corte d’Appello
La Suprema Corte ha sottolineato che i giudici di secondo grado avevano già esaminato e respinto le stesse censure con argomenti giuridicamente corretti. La sentenza impugnata aveva infatti valorizzato la particolare gravità della condotta delittuosa, che aveva messo a rischio la salute pubblica, e aveva tenuto conto della personalità dell’imputato, evidenziando l’assenza di elementi positivi a suo favore.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Le motivazioni
La motivazione della Corte Suprema si fonda su un principio cardine della procedura penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione è ammesso solo per specifici vizi di legge e non per rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti o la valutazione sulla congruità della pena, che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero, in realtà, un tentativo di sollecitare una nuova e diversa valutazione del merito, non consentita in questa sede. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e adeguata per giustificare sia l’entità della pena sia il diniego delle attenuanti, basandosi sulla gravità della condotta e sulla personalità dell’imputato, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante insegnamento pratico: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa di un’impugnazione che non si concentra su vizi di violazione di legge o vizi logici della motivazione, ma tenta di ottenere dalla Cassazione una revisione del giudizio di fatto. Per avere successo in sede di legittimità, è indispensabile che i motivi di ricorso individuino errori giuridici specifici commessi dal giudice del grado precedente. Diversamente, non solo il ricorso verrà respinto, ma comporterà anche un ulteriore onere economico per il ricorrente.
Per quali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, quali l’eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche. Tali questioni sono state considerate mere doglianze sul trattamento sanzionatorio, che rientrano nella valutazione di merito del giudice e non in un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
Quali elementi aveva considerato la Corte d’Appello per giustificare la pena?
La Corte d’Appello aveva giustificato la pena valorizzando la gravità della condotta delittuosa, che aveva messo in particolare rischio la salute pubblica, e la personalità dell’imputato, in assenza di elementi positivi emersi o allegati a suo favore.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40377 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 38/RG.NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe c ha confermato la condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e detenzione/trasporto di stupefacenti;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in ordine al trattame sanzionatorio, sia per eccessività della pena che per il diniego delle circostanze attenuan generiche, censure adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 6 e 7 ha valorizzato la gravità della condotta delittuosa, che ha messo in particolare rischio la salute pubblica, e la personal dell’imputato, in assenza di elementi positivi non emersi e non allegati;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024.