Ricorso inammissibile per genericità: l’analisi della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è fondamentale articolare motivi specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di doglianze formulate in modo generico. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce questo principio cruciale, chiarendo i requisiti di specificità necessari per superare il vaglio di legittimità, soprattutto quando si invoca l’applicazione della particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale. Tale norma prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto, un istituto che consente di escludere la sanzione penale quando l’offesa al bene giuridico tutelato sia minima.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se l’art. 131-bis fosse o meno applicabile al caso di specie), ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il Principio di Specificità e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto il gravame. I giudici hanno qualificato le doglianze del ricorrente come ‘generiche’. Questo significa che l’atto di impugnazione si limitava a lamentare la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. senza però confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni esposte dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata.
La Cassazione ha sottolineato che la motivazione dei giudici di secondo grado era priva di vizi di ‘manifesta illogicità’. Di fronte a una motivazione coerente e logica, il ricorrente avrebbe dovuto individuare e contestare passaggi precisi, argomentando in modo puntuale le ragioni per cui quella motivazione sarebbe stata errata. Limitarsi a riproporre la richiesta di applicazione di una norma, senza smontare il ragionamento del giudice precedente, equivale a presentare un motivo generico e, di conseguenza, a rendere il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per chiunque si appresti a redigere un ricorso in Cassazione. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità. Non basta avere ragione nel merito, ma è necessario saper articolare le proprie ragioni in modo tecnicamente ineccepibile.
Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’imputato, come la condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende. La decisione riafferma che il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati dall’imputato sono stati ritenuti ‘generici’, ovvero non sufficientemente specifici nel contestare la motivazione della sentenza d’appello, la quale era priva di vizi di manifesta illogicità.
Quale istituto giuridico l’imputato chiedeva venisse applicato?
L’imputato chiedeva l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’, sostenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale a lui contestato rientrasse in questa fattispecie.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47489 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47489 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 4-5 provv. impugn.);
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023