Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Dovere di Specificità dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per avere una possibilità di successo, un’impugnazione deve essere specifica e pertinente. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le ragioni dietro tale esito e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a diversi motivi di doglianza. Tali motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
Con una sintetica ma chiara ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di questa pronuncia non è solo la fine del percorso processuale, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata, così, definitiva.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Diventa Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione sulla manifesta genericità dei motivi di ricorso presentati. Esaminiamo nel dettaglio le ragioni:
Critiche alla Responsabilità Penale
I primi tre motivi di ricorso, volti a contestare l’affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, sono stati liquidati come ‘generici’. Secondo la Corte, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello. Mancava, in sostanza, un confronto critico e specifico con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva, infatti, adeguatamente motivato la sussistenza di tutti gli elementi del reato, compreso quello psicologico, e aveva escluso l’applicabilità della causa di non punibilità della reazione ad atti arbitrari (art. 393-bis c.p.). Il ricorso non ha saputo scalfire la logicità e coerenza di tali motivazioni.
Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Anche il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all’eccessività della pena è stato giudicato privo di specificità. Il ricorrente non si è confrontato con la puntuale esposizione dei criteri che i giudici di merito avevano utilizzato per commisurare la sanzione. In pratica, ha sollevato una critica astratta senza entrare nel dettaglio delle ragioni esposte nella sentenza d’appello.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito. È necessario che i motivi di impugnazione siano strutturati come una critica puntuale e ragionata alla decisione che si intende contestare, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge. Un ricorso che ignora le motivazioni del giudice precedente e si limita a riproporre le medesime tesi è destinato a essere dichiarato inammissibile. Ciò non solo frustra le aspettative del cliente, ma comporta anche un aggravio di spese, rendendo la situazione processuale ed economica dell’imputato ancora più pesante.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità quando i motivi si limitano a essere mere enunciazioni riproduttive di censure già esaminate e respinte dalla corte territoriale, senza misurarsi criticamente con gli apprezzamenti di merito e l’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché la Corte ha ritenuto corrette le conclusioni della Corte d’Appello sul reato di resistenza a pubblico ufficiale?
La Corte ha ritenuto corrette le conclusioni perché la sentenza d’appello aveva sottolineato in modo puntuale e logico la presenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (art. 337 c.p.), incluso l’elemento psicologico, e aveva correttamente escluso la sussistenza della causa di giustificazione della reazione ad atti arbitrari (art. 393-bis c.p.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29820 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 8866/24 Carnovale
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le prime tre doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per reato di cui all’art. 337 cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riprodut di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzam di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparat argonnentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico e la carenza dei presupposti cui all’art. 393-bis cod. pen. (pag. 4-6), di modo che anche la qualificazione giuridica de appare corretta;
Ritenuto infine che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai del merito (v. pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28/06/2024