Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche la capacità di formulare critiche precise e puntuali contro la sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di motivi di appello vaghi e generici, che non riescono a scalfire la logicità della decisione dei giudici di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle doglianze porti non solo al rigetto del ricorso, ma anche a significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non ritenendosi soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando presunte violazioni di legge e vizi di motivazione in merito alla sua responsabilità penale e alla configurabilità stessa del reato contestato.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile: La Genericità dei Motivi
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione dei motivi presentati dal ricorrente. I giudici hanno stabilito che le critiche mosse alla sentenza d’appello erano mere “doglianze generiche”. In altre parole, l’imputato non aveva individuato errori specifici o palesi contraddizioni nel ragionamento dei giudici di merito. Si era limitato a contestare in modo generale l’affermazione di responsabilità, senza offrire argomentazioni concrete e puntuali in grado di dimostrare una “manifesta illogicità” nella motivazione della Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il fatto, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle sentenze.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, essa comporta oneri economici significativi per chi ha proposto il ricorso. La Corte di Cassazione, infatti, ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per il procedimento.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria, fissata in questo caso a 3.000 euro, che ha lo scopo di disincentivare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Questa doppia condanna sottolinea la serietà con cui l’ordinamento giuridico considera l’accesso alla giustizia di legittimità, che deve essere riservato a casi con reali e fondati motivi di diritto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Corte è stata lineare e perentoria. I giudici hanno premesso che la Corte d’Appello aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all’art. 337 c.p. A fronte di tale decisione, il ricorso dell’imputato è stato giudicato inammissibile perché le doglianze erano formulate in maniera generica. La Corte ha specificato che nella motivazione della sentenza impugnata non era riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità. Di conseguenza, la mancanza di motivi specifici e pertinenti ha reso impossibile un esame nel merito, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità e alle relative conseguenze sanzionatorie.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Argomentato
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico, dettagliato e focalizzato su vizi di legittimità o palesi illogicità della motivazione. Contestazioni generiche non sono sufficienti per ottenere una revisione della decisione. La pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, in grado di strutturare un’impugnazione solida e argomentata. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di dover sostenere ulteriori e ingenti costi a causa di un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha formulato doglianze generiche, senza individuare specifici vizi di manifesta illogicità nella motivazione della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47491 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47491 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stato condanNOME in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione .in ordine alla affermazione di responsabilità e alla configurabilità del reato;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze generiche a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità (v. pag. 1 provv. impugn.);
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023