Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi di Appello Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 42018/2024 offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei motivi di impugnazione. Quando un ricorso è basato su critiche vaghe e non specifiche, il suo destino è segnato: la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo principio è stato riaffermato in un caso riguardante una condanna per violazione della normativa antimafia, dove l’imputato si è visto respingere l’appello e condannare al pagamento delle spese e di un’ammenda.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva confermato una condanna di primo grado per il reato previsto dall’art. 30 della legge n. 646 del 1982. Questa norma punisce chi, essendo sottoposto a misure di prevenzione, omette di comunicare le variazioni patrimoniali. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione basandolo su due motivi principali: un presunto vizio di motivazione nella valutazione delle prove e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo alla medesima conclusione per entrambi: l’inammissibilità.
Il Primo Motivo: Critiche Generiche e Aspecifiche
Il primo punto del ricorso contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove a carico dell’imputato. Tuttavia, la Cassazione ha rapidamente liquidato questa censura come inammissibile. Il motivo? Le critiche erano formulate come “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato non ha evidenziato un errore logico o giuridico specifico nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si è limitato a proporre una diversa lettura delle prove. La Corte ha sottolineato che tali critiche erano “estremamente generiche” e “avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti”, rendendole di fatto aspecifiche e quindi non esaminabili in sede di legittimità.
Il Secondo Motivo: La Ripetizione di Argomenti Già Valutati
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato un ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che si trattava di censure “manifestamente infondate” e, soprattutto, “riproduttive” di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano infatti fornito una motivazione logica e coerente per negare le attenuanti, basandosi su elementi concreti come i plurimi precedenti penali dell’imputato, le ripetute omissioni nelle comunicazioni e una totale assenza di pentimento (resipiscenza).
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o sostituire il proprio giudizio a quello dei tribunali inferiori, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare vizi specifici del provvedimento impugnato, non limitarsi a esprimere un generico dissenso con la decisione. La Corte ha ribadito che la presentazione di motivi generici o ripetitivi rende il ricorso insindacabile, come confermato da una consolidata giurisprudenza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come monito per chi intende adire la Suprema Corte. Non è sufficiente essere insoddisfatti di una sentenza per ottenere una sua revisione. È indispensabile che il ricorso sia tecnicamente ben costruito, individuando con precisione i vizi di legittimità della decisione impugnata. In mancanza di ciò, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come la condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende inflitta in questo caso.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano troppo generici e non specifici. Il primo motivo era una mera critica alla valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione, mentre il secondo riproponeva argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘mera doglianza in punto di fatto’?
Significa che la critica non riguarda un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma contesta direttamente la ricostruzione degli eventi e l’interpretazione delle prove fatte dal giudice di merito. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente, oltre a vedere la sua condanna diventare definitiva, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42018 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42018 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 30 legge n. 646 del 1982;
considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l’affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto deduce critiche costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e pertanto aspecifiche;
considerato che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha, sul punto, reso una motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali, ripetute omissioni di comunicazioni, assenza di resipiscenza), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 242419).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.