Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti, non mere formule generiche. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere perché un appello vago è destinato al fallimento.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La Corte di merito aveva basato la sua decisione sulla valutazione delle circostanze di fatto emerse durante le indagini, ritenendo provata la condotta illecita dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando l’omessa motivazione in punto di responsabilità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione. Questo passaggio è cruciale in ogni giudizio di legittimità, poiché la Corte verifica se il ricorso possiede i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha fondato la sua decisione sulla palese indeterminatezza delle censure mosse dal ricorrente. Secondo i giudici, i motivi presentati erano semplici ‘enunciati stereotipi’, ovvero critiche generiche e standardizzate, prive di qualsiasi collegamento concreto con la sentenza impugnata. Il ricorrente non ha argomentato in modo specifico contro le valutazioni della Corte d’Appello, non ha indicato quali prove sarebbero state travisate o quali principi di diritto violati. In sostanza, il ricorso mancava di quella specificità che permette al giudice di legittimità di comprendere la doglianza e di esercitare il proprio controllo. Un ricorso efficace deve dialogare con la sentenza che contesta, smontandone punto per punto il ragionamento logico-giuridico, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono dirette e onerose, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la presentazione di un ricorso in Cassazione è un atto giuridico che richiede la massima cura e professionalità. Appelli superficiali o generici non solo non hanno speranza di accoglimento, ma espongono il ricorrente a sanzioni economiche certe, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della indeterminatezza e genericità delle censure, che la Corte ha qualificato come meri enunciati stereotipi, privi di un effettivo collegamento con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1058 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI 01KON6H) nato il 24/01/1974
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenut comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023