Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Censure Ripetitive
Presentare un ricorso in Cassazione richiede argomentazioni nuove e specifiche, non la semplice riproposizione di questioni già discusse e respinte. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici e ripetitivi. Analizziamo come questa decisione confermi la necessità di una difesa tecnica e puntuale nell’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di evasione. L’imputato, tramite il suo difensore, ha tentato di contestare la decisione di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni relative alla sua colpevolezza, alla valutazione della recidiva e al bilanciamento delle circostanze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di considerazioni precise, che evidenziano gli errori strategici commessi nella redazione dell’atto di impugnazione.
Censure Meramente Ripetitive
Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nel fatto che le censure mosse alla sentenza d’appello erano una mera riproduzione di argomenti già vagliati e disattesi dal giudice di merito. La Cassazione non è una terza istanza per riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Proporre le stesse identiche argomentazioni, senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata, rende il ricorso un tentativo sterile di ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in tale sede.
La Valutazione sulla Recidiva
Un altro punto contestato riguardava la recidiva. La Corte ha sottolineato come la valutazione del giudice d’appello fosse stata adeguata e non manifestamente illogica. La recidiva non era stata affermata solo sulla base delle risultanze del casellario giudiziale, ma attraverso una motivazione ponderata che teneva conto della significatività, del numero e della contiguità temporale dei precedenti penali, elementi che denotavano una concreta pericolosità sociale del soggetto.
Esclusione delle Attenuanti e Bilanciamento delle Circostanze
Infine, la Corte ha respinto le doglianze relative alla mancata applicazione di una specifica attenuante (prevista dall’art. 385, quarto comma, cod. pen.) e al bilanciamento delle circostanze. Per quanto riguarda l’attenuante, si è rilevato che non era stata oggetto di uno specifico motivo d’appello, ma solo di una richiesta generica nelle conclusioni. Per il bilanciamento, giudicato in termini di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, la Corte ha ritenuto la decisione del giudice di merito conforme ai principi di legge e non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento offre una lezione importante per la pratica legale: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato con precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per impugnarla efficacemente. È necessario individuare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione illogica, presentando argomentazioni nuove e pertinenti. La semplice ripetizione di difese già respinte porta inesorabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e la definitiva chiusura del caso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti di legge, ad esempio se i motivi presentati sono generici, si limitano a contestare i fatti già accertati o, come in questo caso, sono una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Come è stata valutata la recidiva dell’imputato?
La recidiva è stata confermata non solo sulla base del certificato penale, ma attraverso una valutazione complessiva della pericolosità del soggetto, basata sul numero, la gravità e la vicinanza nel tempo dei precedenti reati commessi, come correttamente motivato dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21412 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure meramente oppositive e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1-2, sulla ritenut responsabilità per il contestato reato di evasione, anche in relazione all’elemento soggettivo; pag. 2 sulla ritenuta recidiva, basata non sulle sole risultanze del casellario, ma su una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sulla significatività, per numero e contiguità temporale, dei precedenti penali in termini di pericolosità; pag. 3 sulla esclusione della ipotesi attenuata ex art. 385, quarto comma cod. pen., rilevato, in primo luogo, che sulla stessa non vi era uno specifico motivo di appello, ma soltanto una sintetica richiesta in sede di conclusioni, e che in ogni caso la soluzione della Corte di appello è conforme ai consolidati principi di diritto, richiamati dalla stessa sentenza impugnata, cfr. tra tanl:e, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280479; pag. 3 sul giudizio di bilanciamento tra circostanze, in termini di equivalenza, imposto ex art. 69, quarto comma cod. pen.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024.