Ricorso Inammissibile: la Cassazione fa chiarezza sulle censure infondate
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, quali sono i criteri che portano a una sua reiezione senza un esame nel merito? Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio, sottolineando l’importanza di presentare motivi di ricorso solidi e non meramente generici. Il caso analizzato riguarda una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, in cui la difesa ha tentato, senza successo, di contestare la decisione della Corte territoriale.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila nei confronti di un individuo per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a una serie di motivi volti a smontare l’impianto accusatorio confermato in secondo grado. In particolare, la difesa ha invocato la causa di giustificazione della reazione a un atto arbitrario (art. 393-bis c.p.) e ha contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, chiedendo una riduzione della pena.
L’Analisi del ricorso inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha proceduto a un’analisi preliminare dei motivi addotti dal ricorrente. L’esito di questa valutazione è stato netto: il ricorso è stato giudicato inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nel fatto che le censure mosse alla sentenza d’appello sono state ritenute “manifestamente infondate”.
Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale su tutti i punti contestati. Sia la questione relativa alla non configurabilità della causa di giustificazione, sia quella sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, erano state trattate in modo esauriente nella sentenza impugnata. I giudici di secondo grado avevano esaminato le prospettazioni difensive, anche dal punto di vista soggettivo dell’imputato, concludendo per la loro irrilevanza. Allo stesso modo, i rilievi difensivi sulla riduzione della pena erano stati definiti “del tutto generici”.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riproporre le medesime questioni di fatto già vagliate e respinte dai giudici di merito. I motivi di ricorso devono individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata (come illogicità o contraddittorietà), e non possono limitarsi a presentare una diversa lettura delle prove.
In questo caso, i motivi sono stati considerati “aventi ad oggetto censure manifestamente infondate”, ovvero palesemente prive di pregio giuridico. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso e, come previsto dalla legge in questi casi, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che viene irrogata quando il ricorso viene respinto per colpa del ricorrente, come nel caso di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario articolare censure specifiche, pertinenti e giuridicamente fondate. Un ricorso inammissibile, basato su argomentazioni generiche o sulla mera riproposizione di tesi già respinte, non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e non riesaminare i fatti del processo.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, ovvero privi di qualsiasi fondamento giuridico, oppure quando non vengono rispettati i requisiti di forma e contenuto previsti dalla legge.
Cosa significa che le censure sono ‘manifestamente infondate’?
Significa che le critiche mosse alla sentenza impugnata appaiono, già a una prima analisi, palesemente inconsistenti e non idonee a mettere in discussione la logicità e la coerenza della motivazione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37267 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37267 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla non configurabilità della causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, dove sono altresì esaminate le prospettazioni difensive anche dal punto di vista soggettivo) e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, dove sono definiti del tutto generici i rilievi difensivi sulla riduzione della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.