Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7185 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7185 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto in abitazione.
Vista la comunicazione pervenuta a questa Corte dall’AVV_NOTAIO, il quale ha rappresentato di rinunciare al mandato difensivo.
Considerato preliminarmente che detta rinuncia al mandato non ha effetto finché la parte non risulti assistita da altro difensore.
Rilevato che il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., lamentando il vizio del travisamento della prova.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.
Considerato che i rilievi difensivi, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, una congrua e adeguata motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, esente da incongruenze logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025