Ricorso Inammissibile: La Cassazione e le Censure Generiche sulle Condizioni Detentive
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la convinzione di aver subito un’ingiustizia, ma anche la capacità di articolare le proprie ragioni in modo chiaro, specifico e giuridicamente fondato. Quando ciò non avviene, il rischio è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza neanche entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un esempio emblematico su questo tema, sottolineando come la genericità delle censure renda l’impugnazione sterile. Il caso riguarda un detenuto che lamentava condizioni detentive inumane, ma il suo ricorso inammissibile serve da monito sull’importanza della specificità degli atti processuali.
I Fatti del Caso
Un detenuto aveva presentato un reclamo al Magistrato di Sorveglianza di Sassari, ai sensi dell’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario, lamentando che le condizioni di detenzione nel carcere di Tempio Pausania fossero contrarie alla dignità umana. Il reclamo era stato respinto e, successivamente, anche il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato l’impugnazione.
Il detenuto ha quindi deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, basando il suo ricorso su due punti principali:
1. Un errato calcolo dello spazio a sua disposizione nella cella, sostenendo che la valutazione degli arredi presenti compromettesse le sue condizioni di permanenza.
2. Altre condizioni detentive inadeguate, come presunte situazioni di degrado e carenze nell’erogazione di energia elettrica.
Contro questa decisione, il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non ha analizzato nel merito le lamentele del detenuto, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla validità del ricorso stesso.
Oltre a respingere l’impugnazione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fossero elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è stato ritenuto Inammissibile?
La decisione della Suprema Corte si fonda su argomentazioni precise che evidenziano i vizi del ricorso presentato. L’inammissibilità deriva essenzialmente dalla genericità e dalla natura fattuale delle doglianze, che esulano dalle competenze della Corte di Cassazione.
La Genericità delle Censure sullo Spazio Detentivo
Per quanto riguarda la critica al calcolo dello spazio vitale, la Corte ha osservato che il ricorrente ha mosso “censure generiche”. Egli ha parlato di “natura approssimativa del calcolo” senza però specificare in che modo concreto la valutazione degli arredi avrebbe compromesso le sue condizioni di vita, violando i principi stabiliti dalla giurisprudenza sovranazionale (come quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo). Mancava, in altre parole, un’argomentazione puntuale che collegasse la presunta erroneità del calcolo a una reale violazione dei suoi diritti.
La Mancanza di Specificità sulle Altre Condizioni
Anche le lamentele relative alle altre condizioni di detenzione sono state giudicate prive di specificità. Il ricorrente non ha tenuto conto del fatto che il Tribunale di Sorveglianza aveva già valutato le prove, concludendo per l’infondatezza delle accuse. Il Tribunale aveva infatti accertato l’assenza sia di condizioni di degrado sia di significative carenze nell’erogazione di energia elettrica. Il ricorso in Cassazione non ha contestato specificamente questa valutazione, limitandosi a riproporre le lamentele in modo vago.
Il Limite della Cassazione: Nessuna Rivalutazione dei Fatti
Il punto cruciale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti del caso (come farebbe un giudice di merito), ma solo di controllare la corretta applicazione della legge (“violazione di legge”). Le censure del ricorrente, invece, chiedevano proprio una nuova valutazione delle circostanze fattuali (come erano disposti gli arredi, se c’era degrado, ecc.), un’attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso era quindi intrinsecamente viziato nel suo approccio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente ben costruito. Non è sufficiente lamentare una situazione, ma è necessario indicare con precisione quale norma di legge sarebbe stata violata e perché la decisione del giudice precedente è errata in diritto.
Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: la redazione di un ricorso deve evitare affermazioni generiche e concentrarsi su specifiche violazioni di legge, supportate da argomentazioni logico-giuridiche solide. Per i cittadini, questa pronuncia evidenzia come l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, richieda il rispetto di regole formali e sostanziali precise, la cui inosservanza può portare non solo al rigetto della propria istanza, ma anche a conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano generiche e non specifiche. Inoltre, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione una rivalutazione dei fatti, compito che non rientra nelle competenze della Corte, la quale giudica solo sulle violazioni di legge.
Cosa significa che le censure erano “generiche”?
Significa che le lamentele erano vaghe e non supportate da argomentazioni specifiche. Ad esempio, il detenuto ha criticato il calcolo dello spazio in cella come “approssimativo” senza spiegare in che modo concreto gli arredi compromettessero le sue condizioni di vita secondo gli standard legali.
Qual è la conseguenza economica per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando l’inammissibilità è determinata da una colpa del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4640 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4640 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 27/12/1964
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
4
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari ha respinto l’istanza ex art. 35ter ord. pen. in relazione a condizioni detentive contrarie alla dignità della persona in merito a periodi detentivi nel carcere di Tempio Pausania;
letto il ricorso;
ritenuto che:
quanto al criterio di calcolo dello spazio a disposizione del detenuto nel predetto carcere, il ricorrente ha svolto censure generiche afferendo le stesse alla natura approssimativa del calcolo, senza precisare in quali termini la valutazione degli arredi abbia compromesso le condizioni di permanenza nel luogo di reclusione, sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza sovranazionale (pure richiamata in ricorso);
con riferimento alle altre condizioni detentive la censura è parimenti priva di specificità avendo trascurato di valutare che il Tribunale di sorveglianza ha dato atto della sussistenza di prove adeguate in ordine alla infondatezza dei rilievi formulati con l’istanza escludendo sia condizioni di degrado che carenze significative dell’erogazione di energia elettrica;
da un lato, gli elementi addotti con la censura riguardano profili già adeguatamente valutati dal giudice di merito, dall’altro icircostanze fattuali delle quali si sollecita la rivalutazione in materia, tra l’altro, nella quale il ricorso cassazione è consentito solo per violazione di legge;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2024