Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice opportunità per ridiscutere l’intera vicenda. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e non specifici. Analizziamo questa decisione per comprendere quali requisiti deve avere un’impugnazione per essere esaminata nel merito.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto per Genericità
La vicenda riguarda un imputato che ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Le doglianze sollevate nel ricorso erano molteplici e toccavano vari aspetti della decisione, tra cui:
* La mancata rinnovazione del dibattimento in appello.
* La conferma della sua responsabilità penale.
* La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
* La contestazione sull’applicazione della recidiva.
* Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva.
Sebbene i punti sollevati fossero numerosi, la loro formulazione è stata il vero nodo problematico che ha portato alla decisione della Corte.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle singole questioni. La decisione si fonda interamente sulla valutazione preliminare della qualità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, le censure erano formulate in modo tale da non poter superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni Giuridiche Dietro l’Inammissibilità
La Corte ha spiegato che il ricorso inammissibile derivava da diverse carenze strutturali. In primo luogo, le censure sono state definite ‘generiche e prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano’. In altre parole, il ricorrente si è limitato a esprimere il proprio dissenso rispetto alla sentenza d’appello, senza però argomentare in modo specifico e tecnico quali norme di legge sarebbero state violate o perché la motivazione del giudice di merito fosse errata o illogica.
In secondo luogo, il ricorso mancava dei ‘correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato’. Un ricorso efficace deve dialogare criticamente con la sentenza che contesta, smontandone punto per punto le argomentazioni. In questo caso, invece, il ricorso era ‘riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito’. Ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza affrontare le ragioni specifiche per cui sono state respinte, rende il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una mera questione formale, ma comporta conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. La prima è che la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, ha lo scopo di disincentivare la proposizione di ricorsi presentati ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, ovvero appelli palesemente infondati o proposti in modo negligente. Questa ordinanza ribadisce quindi un messaggio chiaro: il ricorso in Cassazione è uno strumento che richiede rigore, specificità e un confronto critico con la decisione impugnata, non una semplice riproposizione di doglianze generiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, non indicano in modo specifico le ragioni di diritto che giustificano l’impugnazione, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, o si limitano a riproporre questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
È sufficiente non essere d’accordo con una sentenza per fare ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. È necessario presentare censure specifiche che evidenzino vizi di legittimità della sentenza impugnata, come la violazione di legge o vizi di motivazione, supportandole con argomenti giuridici pertinenti e congrui.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5596 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5596 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 15/06/1983
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate concernenti la mancata rinnovazione dibattimentale, l’affermazione dell responsabilità per il reato ascritto, la mancata applicazione dell’art. 131-bi pen., l’applicazione della recidiva, la mancata concessione delle attenua generiche in misura prevalente sulla recidiva contestata – sono generiche e priv della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano e dei cor congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, oltre che riproduttiv profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argome giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine da 1 a 4 della sente impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare i favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Piesidente