Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti delle Impugnazioni
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, segnando la fine del percorso di impugnazione senza che la Corte di Cassazione entri nel merito della questione. Una recente ordinanza ci offre lo spunto per analizzare i motivi che portano a questa declaratoria, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti. Il caso in esame riguarda un ricorso contro una condanna per minacce a un pubblico ufficiale, giudicato dalla Suprema Corte come un tentativo di riesaminare i fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
La Vicenda Processuale
L’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per aver rivolto minacce a degli agenti di polizia durante un’operazione di controllo volta alla sua identificazione. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 16 aprile 2025, aveva confermato la responsabilità penale, ritenendo la motivazione del Tribunale congrua e adeguata.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando le proprie doglianze su tre punti principali:
1. Una errata valutazione del materiale probatorio.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale (art. 393-bis c.p.).
3. Un’eccessiva severità nella determinazione della pena.
Le Motivazioni della Cassazione su un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 21 novembre 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando punto per punto perché le censure sollevate non potessero trovare accoglimento. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
1. Le censure sul merito non sono ammesse in Cassazione
La Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che i giudici non possono riesaminare le prove e i fatti come già fatto dal Tribunale e dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, invece di denunciare vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza d’appello, ha tentato di proporre una diversa lettura delle prove. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello “congrua, adeguata ed esente da vizi logici”, basata su massime di esperienza condivisibili e quindi insindacabile in quella sede.
2. La genericità dei motivi sulla causa di non punibilità
Anche la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 393-bis c.p. è stata giudicata generica. Per poter invocare questa causa di non punibilità, non è sufficiente affermare che l’atto del pubblico ufficiale fosse arbitrario. È necessario fornire elementi oggettivi concreti che dimostrino un errore sul fatto da parte dell’imputato, tale da fargli percepire l’azione dell’agente come ingiusta e illegittima. In assenza di tali elementi, la censura si riduce a una mera affermazione priva di fondamento.
3. Critiche aspecifiche sulla determinazione della pena
Infine, la Corte ha respinto le critiche sulla dosimetria della pena. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta adeguata. Il ricorrente si è limitato a chiedere una pena più mite, senza però indicare specifiche illogicità nel ragionamento dei giudici di merito che giustificassero una revisione della sanzione. Le deduzioni sono state definite “aspecifiche” perché non si confrontavano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni delle sentenze. Un ricorso fondato su motivi generici o di mero fatto è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Essi miravano a una nuova valutazione delle prove, contestavano la mancata applicazione di una causa di non punibilità senza fornire elementi oggettivi e criticavano la pena in modo aspecifico, senza individuare vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
È possibile contestare la valutazione delle prove in Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata determinata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40564 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40564 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle minacce rivolte ad ostacolare l’attività di controllo degli agenti operanti rivolta alla identificazione dell’imputata;
ritenuto che anche le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 393 – bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale;
ritenuto che la Corte di appello di Torino ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ’10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 21 novembre 2025