Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37580 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37580 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 11/09/2024
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 56 e 517 (capo A) e 48 e 479 cod. pen. (c (fatti commessi in Genova il 22 luglio 2019);
– che il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputata, sottosck -itto dal difensore, consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, con il quale si censura l’affermata sussistenza dell’elemento psicologico dei reati contestati all’imputata, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disa tese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 d l 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pag. 6, punto 4.1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha da esaustivamente e plausibilmente conto delle ragioni per le quali nessun valore scusante potesse essere riconosciuto alla posizione apicale aziendale rivestita dall’imputata, né alla presenza ventilatori dotati di veridico marchio IMQ assieme a quelli non conformi al detto marchio né all’invio all’IMQ della mail in data 27 giugno 2019) e non consentite nel giudiio di legittimi quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alter i nativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inop nabili trav (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 2b7944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 de 24/11/1999, Rv. 214794);
– che il secondo motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che generico, perché r iterativo dei mot di gravame in punto di trattamento sanzionatorio, prospetta questioni non co; sentite nel giudizi di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enun negli artt. 132 e 133 cod. perì., con la conseguenza che è inammissibile a doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivaz (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. , punto 4.2, della sentenza impugnata, in cui sono state indicate le ragioni per le quali la pena è stata ritenu equa in quanto prossima al minimo edittale – pur tenuto conto dell’elevato numero dei prodotti non conformi al marchio IMQ e dei precedenti penali specifici dell’imputata -), e avuto riguard al tenore della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motiVare il diniego de attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, ag elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che cccupa (vedasi pag. 7, punto 4.2, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha confer ato il diniego d circostanze attenuanti generiche in ragione dei numerosi, specifici e anche recenti precedenti penali dell’imputata dai quali era possibile evincere la non occasionalità delle condotte);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro13.000,00 in favore della Cassa delle ammende.