Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se non correttamente formulata, possa essere dichiarata un ricorso inammissibile. La Suprema Corte di Cassazione, con la sua decisione, ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente generici. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni dietro la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente, tramite il suo difensore, ha sollevato due questioni principali, entrambe relative all’istituto della sospensione condizionale della pena, disciplinato dagli articoli 163 e 164 del Codice Penale.
Nello specifico, i motivi di doglianza erano:
1. La mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nella sentenza impugnata.
2. La revoca di un precedente beneficio di sospensione condizionale, che era stato concesso con una sentenza del Tribunale di Sondrio divenuta irrevocabile anni prima.
Il ricorrente, in sostanza, contestava la valutazione dei giudici di merito su un aspetto cruciale per l’esecuzione della sua condanna.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti e il ricorso, ha emesso un’ordinanza che dichiara l’impugnazione inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, ovvero alla valutazione dei requisiti formali e sostanziali del ricorso stesso. La Corte ha ritenuto che le censure mosse dal ricorrente fossero ‘del tutto aspecifiche’ e ‘assolutamente generiche’. Questo significa che l’atto di ricorso non riusciva a confrontarsi in modo critico e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che il ricorso mancava di ‘idonee allegazioni’. In altre parole, il difensore si era limitato a esprimere un dissenso generico rispetto alla decisione dei giudici di secondo grado, senza però costruire un’argomentazione giuridica specifica e dettagliata capace di smontare il ragionamento della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva fornito ‘puntuali argomentazioni’ per negare e revocare il beneficio; il ricorso, invece, non ha offerto elementi concreti per dimostrare l’erroneità di tali argomentazioni.
La Cassazione, quindi, non ha valutato se fosse giusto o sbagliato negare la sospensione condizionale, ma ha stabilito che il modo in cui la questione era stata posta non rispettava i requisiti minimi per un’analisi di legittimità. Un ricorso per Cassazione deve evidenziare precise violazioni di legge o vizi di motivazione, non può limitarsi a riproporre le stesse tesi già respinte nei gradi di merito senza un confronto critico con la decisione che si intende impugnare.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per la prassi legale. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente un ricorso per Cassazione, richiede un’analisi approfondita e specifica della sentenza contestata. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono trascurabili: oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo dimostra come un’impugnazione superficiale non solo sia inefficace, ma comporti anche un ulteriore onere economico per l’interessato. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma la garanzia che il giudizio di legittimità si concentri sulle reali questioni di diritto, evitando di trasformarsi in un terzo grado di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati sono stati ritenuti del tutto aspecifici e assolutamente generici, non essendo supportati da idonee allegazioni per contestare le puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Quali erano i punti principali contestati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la revoca di un precedente beneficio analogo concesso con una sentenza anteriore.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito di questa decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35089 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SONDALO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME NOME.
Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione degli ar t. 163, 164 cod. pen. in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; 2. Violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 163, 164 cod. pen. in ordine alla revoca clel beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Sondrio in data 16/10/2019, irrevocabile il 23/11/2019.
Considerato che le ragioni di doglianza prospettate, a fronte d alle puntuali argomentazioni illustrate in sentenza, devono reputarsi del tutto aspecifiche, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche, non assistite da idonee allegazioni, circa la mancanza dei presupposti del diniego della con :essione del beneficio e della revoca della precedente sospensione condizionale d Ila pena.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr 4id nte