Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto di precise regole procedurali. Un esempio emblematico è la dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il cuore della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre uno spunto prezioso per comprendere quando e perché un ricorso viene respinto per la genericità dei motivi, in particolare riguardo alla richiesta di attenuanti.
I Fatti del Caso: La Condanna e l’Appello
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Tra i vari punti della sentenza, i giudici di secondo grado avevano deciso di non concedere le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis c.p., fornendo una specifica motivazione a sostegno di tale scelta.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando proprio il mancato riconoscimento di tali circostanze attenuanti.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello della corretta formulazione del ricorso stesso. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Generico e Infondato?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una valutazione netta del motivo di ricorso. Secondo i giudici, la censura mossa dall’imputato era manifestamente infondata oltre che generica. Questo significa che il ricorso non solo era palesemente privo di basi legali, ma era anche formulato in modo vago, senza attaccare in maniera puntuale e specifica le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha sottolineato come i giudici d’appello avessero motivato la loro decisione sul diniego delle attenuanti in maniera logica, coerente e puntuale. Il ricorrente, invece di contestare specifici passaggi o presunti vizi logici di quel ragionamento, si era limitato a una critica generica. In ambito procedurale, non è sufficiente lamentarsi di una decisione; è necessario dimostrare, con argomenti precisi, dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato.
Un altro aspetto menzionato nell’ordinanza riguarda l’astensione degli avvocati proclamata per la data dell’udienza. La Corte ha chiarito che tale astensione non ha alcuna rilevanza nel procedimento davanti alla Cassazione quando questo si svolge, come nel caso di specie, con rito non partecipato ai sensi dell’art. 611 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile. Un ricorso inammissibile per genericità non permette di ottenere una revisione della decisione nel merito e comporta conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione evidenzia l’importanza di un’analisi approfondita della sentenza che si intende impugnare, al fine di costruire censure mirate e tecnicamente fondate, capaci di superare il rigido vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato e generico. Non contestava in modo specifico il ragionamento logico e coerente della sentenza della Corte d’Appello.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’astensione degli avvocati ha influito sulla decisione?
No, la Corte ha specificato che la proclamazione dell’astensione degli avvocati non era rilevante, in quanto la procedura si è svolta secondo le modalità non partecipate previste dall’articolo 611 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34096 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottat ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché aven ad oggetto una censura manifestamente infondata oltre che generica.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 12 luglio 2024
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Il Consi liere estensore