Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È fondamentale che le censure mosse contro la sentenza precedente siano specifiche, dettagliate e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità delle argomentazioni presentate. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere le conseguenze procedurali e finanziarie di un’impugnazione mal formulata.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per la contravvenzione prevista dall’art. 76, comma 3, del d.lgs. 159/2011. In sostanza, gli era stato contestato di aver violato un “foglio di via obbligatorio”, una misura di prevenzione che gli imponeva di non trovarsi in un determinato comune. La pena inflitta, tenuto conto delle attenuanti generiche, era stata di un mese e dieci giorni di arresto.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e vizi nella motivazione. Il punto centrale del suo ricorso era l’illegittimità del foglio di via obbligatorio che stava alla base della sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha ritenuto palesemente infondato, dichiarandolo inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della legittimità o meno del foglio di via, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno constatato che le censure del ricorrente erano prive della necessaria specificità.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La ragione principale dietro la declaratoria di ricorso inammissibile risiede nel modo in cui le argomentazioni sono state presentate. La Corte ha sottolineato che le critiche del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontavano minimamente con le risposte già fornite dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale aveva già ampiamente motivato la sua decisione riguardo all’individuazione del luogo di effettiva residenza del soggetto, un punto chiave per la validità del foglio di via.
Il ricorrente, nel suo atto, si è limitato a riaffermare l’illegittimità del provvedimento senza ‘smontare’ punto per punto il ragionamento dei giudici di secondo grado. Questo approccio è stato considerato insufficiente, poiché un ricorso in Cassazione deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza precedente, non limitarsi a riproporre le stesse difese in modo astratto.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, a causa dei profili di colpa ravvisati nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a impugnazioni serie e ben argomentate. La genericità e la mancanza di un confronto critico con la decisione impugnata non solo rendono il ricorso inutile, ma espongono anche a significative sanzioni economiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse dal ricorrente sono state ritenute prive della dovuta specificità e, in alcuni casi, assolutamente generiche, non confrontandosi con le motivazioni fornite dalla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
Qual era il reato contestato all’imputato?
All’imputato era stata contestata la contravvenzione prevista dall’art. 76, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per aver violato un foglio di via obbligatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1326 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1326 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BOLOGNA il 11/0111996
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto, ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. settembre 2011, n. 159, fatto commesso in Bologna in data 3 gennaio 2021.
RILEVATO
che il ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione, muove censure prive della dovuta specificità, poiché le stesse, ove non assolutamente generiche, affermano l’illegittimità del foglio di via obbligatorio di cui al capo di imputazione, minimamente misurarsi con le risposte motivazionali, in ordine all’individuazione del luogo di effettiva residenza, puntualmente rappresentate nella sentenza impugnata (pagg. 2 e 3);
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024.