Ricorso Inammissibile: Conseguenze della Genericità delle Censure
Quando un ricorso per Cassazione viene giudicato generico e ripetitivo, la conseguenza è una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo non solo preclude un esame nel merito della vicenda, ma comporta anche sanzioni economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i contorni di questa regola procedurale, confermando la condanna di un imputato per il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato previsto dall’articolo 336 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a specifiche censure. In particolare, il ricorrente contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia dal punto di vista della condotta materiale, ritenuta inidonea, sia sotto il profilo dell’elemento psicologico del dolo.
Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il cuore della difesa dell’imputato si basava sulla presunta erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi che compongono il reato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato che le argomentazioni proposte non introducevano nuovi profili di illegittimità, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di legittimità hanno il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di effettuare una nuova valutazione dei fatti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sottolineando come le censure fossero state già “adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito”. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze difensive e immune da “manifeste incongruenze logiche”. In sostanza, il ricorso non ha evidenziato vizi di legittimità che potessero giustificare un annullamento della sentenza, ma ha tentato, senza successo, di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Questo approccio è precluso nel giudizio di Cassazione.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha comportato l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Di conseguenza, la Corte non solo ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la proposizione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata e non può trasformarsi in un tentativo di riesaminare i fatti.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando le censure sollevate sono generiche, non evidenziano vizi di legittimità o manifeste incongruenze logiche nella motivazione, e si limitano a contestare la valutazione dei fatti già compiuta correttamente dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in tremila euro.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del dolo o della condotta già effettuata nei gradi precedenti?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti, come la sussistenza del dolo o l’idoneità della condotta, a meno che non si dimostri che la motivazione della sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto o da una manifesta illogicità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, diretta a contestare sussistenza dei costituti tipici del reato ex art 336 cp ascritto al ricorrente, sia sul versa condotta materiale per l’asserita inidoneità della condotta, sia su quello del dolo, risultan adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerge acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.