Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37268 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sez. St. Sassari, del 18/12/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 18/12/2024, la Corte di appello di Cagliari, Sez. St. Sassari, confermava la sentenza del Tribunale di Sassari 14/03/2024, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXX in ordine al reato di cui all’articolo 609undecies cod. pen. in danno di XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 609undecies cod. pen., quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato: si sarebbe infatti trattato di un incontro occasionale della durata di pochi minuti avvenuto in luogo pubblico e privo di progettualità.
Difetterebbe inoltre l’elemento soggettivo del reato.
2.2. Con il secondo motivo lamenta mancata correlazione fra contestazione e sentenza avendo i giudici di appello valorizzato, per giungere ad un giudizio di responsabilità, prevalentemente una frase non indicata nel capo di imputazione.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 192 c.p.p. in relazione agli articoli 609bis e 609quater c.p..
I giudici non hanno rispettato l’onere di motivazione rafforzata richiesta in caso di scostamento dalle linee guida di Noto.
2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione dell’articolo 81 c.p., in quanto il fatto, al piø sarebbe stato commesso nei confronti della sola NUMERO_CARTA.
Il ricorso Ł inammissibile in quanto, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il ricorrente si limita a riproporre censure motivatamente disattese dai giudici del merito, che debbono quindi ritenersi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217).
– Relatore –
Ord. n. sez. 15253/2025
CC – 31/10/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Il primo motivo, inoltre, si limita a rivalutare il fatto e a proporre una personale rivalutazione del quadro probatorio, diversa da quella operata dai giudici di appello alle pagine 22/23 della sentenza impugnata, operazione esclusa nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 – 01).
Ciò posto, quanto al secondo motivo, la sentenza gravata rigetta l’eccezione di difetto di correlazione tra accusa e sentenza evidenziando che, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, il nucleo della contestazione Ł rimasto invariato, non essendo necessario che tutti gli elementi di fatto risultino cristallizzati nell’imputazione (cfr. Cass. Sez. 5, n. 32785 del 13/05/2016, COGNOME, Rv. 267398, secondo cui nel fatto devono intendersi gli elementi identificativi dell’azione sanzionata dall’ordinamento e quelli circostanziali, che servono a precisare il rimprovero mosso all’imputato, affinchØ possa adeguatamente difendersi, e a delimitare il thema decidendum ).
Quanto al terzo motivo, relativo alla attendibilità delle persone offese, a pagina 18 la sentenza gravata rigetta la doglianza sollevate dalla difesa in riferimento alla violazione della c.d. ‘carta di Noto’, rammentando che essa ha un valore meramente indicativo (Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2028, dep.2019, L., Rv 275863) e che comunque le ragazze erano già sufficientemente mature in ragione della loro età, sì da escludere una particolare esposizione a possibili fenomeni di ‘contagio dichiarativo’.
In relazione al quarto motivo, a pagina 24 della sentenza la Corte territoriale rigetta la doglianza relativa all’erronea applicazione dell’articolo 81 cod. pen., rappresentando come entrambe le ragazze debbano considerarsi persone offese in ragione del grave turbamento ad entrambe arrecato.
Non può quindi che concludersi per l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 31/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.