Ricorso Inammissibile: La Cassazione e le Censure Generiche
Nel complesso panorama della giustizia penale, l’impugnazione delle sentenze è un diritto fondamentale. Tuttavia, per essere efficace, deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile rappresenta un esito quasi certo quando i motivi addotti sono troppo generici. Questo principio è cruciale per comprendere come strutturare un’efficace difesa legale nelle fasi di gravame.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato diversi motivi di doglianza davanti alla Suprema Corte, contestando la propria responsabilità penale. In particolare, il ricorrente criticava la motivazione della sentenza di secondo grado e invocava l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti, evidenziando l’incapacità del ricorso di confrontarsi specificamente con le argomentazioni della Corte d’Appello.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo punto di critica, relativo alla correttezza della valutazione di responsabilità penale, è stato liquidato come inammissibile perché basato su “censure del tutto generiche”. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non aveva enunciato né argomentato in modo specifico i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto che fondavano la decisione impugnata. In sostanza, il ricorso si limitava a reiterare le stesse argomentazioni difensive già respinte in appello, senza attaccare puntualmente la logica e la coerenza della motivazione della Corte territoriale. Questo atteggiamento processuale non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione.
Il Rigetto della Richiesta ex art. 131-bis c.p.
Anche il secondo motivo, con cui si chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è stato giudicato inammissibile. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva tenuto conto della motivazione offerta dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti escluso l’applicabilità dell’istituto valorizzando due elementi chiave: la “non occasionalità” della condotta illecita e i “precedenti penali” dell’imputato. Questi fattori, secondo i giudici di merito e confermati dalla Cassazione, indicavano una offensività non minimale e una certa inclinazione a delinquere, elementi ostativi al riconoscimento del beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo motivo, le censure devono essere specifiche, pertinenti e capaci di incrinare la struttura argomentativa della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a riproporre le medesime tesi difensive, senza un confronto critico con la decisione appellata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre ribadito che la valutazione sulla tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’imputato, inclusi i suoi precedenti penali, che possono rivelare una pericolosità sociale non compatibile con il beneficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione pratica fondamentale per gli operatori del diritto: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario individuare e argomentare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. In caso contrario, il risultato sarà un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando le censure proposte sono del tutto generiche e non enunciano né argomentano in modo specifico i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
Quali elementi ostacolano l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’applicazione di tale beneficio può essere negata quando la condotta illecita non è occasionale e quando l’imputato ha precedenti penali. Questi elementi, secondo la Corte, indicano una offensività non minimale e sono incompatibili con la ratio della norma.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22340 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata;
che il ricorrente, reiterando genericamente tale doglianza, non si confronta con la specifica motivazione della Corte d’appello con cui è stata pertinentemente esclusa la valenza delle argomentazioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 7 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché non tiene conto della motivazione offerta dalla Corte sul punto, confortata da adeguato esame delle deduzioni difensive e valorizzazione sulla non occasionalità e per questo non minimale offensività della condotta illecita e dai precedenti penali del ricorrente ( veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui al terzo motivo di ricorso, giustificat correttamente attraverso il richiamo alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consigliere Estensore