Ricorso Inammissibile: La Cassazione e le Censure Generiche
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale presentare motivi specifici e non limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile nasca proprio da censure generiche o riproduttive. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i criteri di ammissibilità di un ricorso e le ragioni che portano al suo rigetto in via preliminare.
I Fatti alla base del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato contestava la decisione dei giudici di merito basando la propria difesa su due motivi principali:
1. Inattendibilità della parte offesa: Il ricorrente sosteneva che la testimonianza della vittima non fosse credibile, riproponendo di fatto le stesse argomentazioni già vagliate e respinte nel precedente grado di giudizio.
2. Eccessività della pena: Il secondo motivo criticava la quantificazione della pena, ritenuta sproporzionata. Anche in questo caso, la critica era formulata in termini generali, senza individuare vizi specifici nel ragionamento del giudice.
La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare se tali motivi fossero sufficienti a giustificare un annullamento della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma si sono fermati a una valutazione preliminare, riscontrando la mancanza dei requisiti minimi per un esame approfondito. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato chiaramente le ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Il Primo Motivo: Ripetitività delle Censure
Riguardo alla presunta inattendibilità della vittima, la Cassazione ha osservato che il motivo era meramente “riproduttivo” di censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito. Quest’ultimo, infatti, aveva fondato la sua decisione su una valutazione complessiva delle prove, includendo le dichiarazioni della parte offesa, il verbale di arresto e il referto medico. La Corte ha sottolineato che il giudice d’appello aveva dato conto, senza incorrere in vizi logici o giuridici, della completa infondatezza della versione difensiva. Riproporre le stesse argomentazioni in Cassazione senza evidenziare specifici errori di diritto o di logica rende il motivo inammissibile.
Il Secondo Motivo: Genericità della Critica sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte lo ha definito una “generica censura” al corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice. Il giudice di merito aveva infatti motivato la sua decisione sulla base di due elementi concreti: la “non modesta gravità delle lesioni” riportate dalla vittima e i “plurimi precedenti del ricorrente per reati di natura violenta”. Di fronte a una motivazione così ancorata ai fatti, una critica generica, che non contesta specificamente il ragionamento del giudice, non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto già decise. Per ottenere un esame nel merito, è necessario formulare motivi specifici, che individuino con precisione i vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione evidenzia inoltre il rispetto della Cassazione per la valutazione discrezionale del giudice di merito, la quale, se correttamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano o una ripetizione di argomentazioni già valutate dal giudice di merito, o erano formulati come critiche generiche, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
Quali erano i motivi principali del ricorso?
I motivi principali erano due: il primo contestava l’attendibilità della persona offesa dal reato, mentre il secondo criticava l’entità della pena inflitta dal giudice, ritenendola eccessiva.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36501 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36501 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo riguardante la attendibilità della parte offesa è riproduttivo d censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, della completa infondatezz della versione difensiva sulla base delle dichiarazioni del COGNOMECOGNOME del contenut del verbale di arresto, e del referto medico;
Ritenuto che il secondo motivo sulla pena é generica cansura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha valutato la no modesta gravità delle lesioni riportate dalla parte offesa e i plurimi precedenti del ricorrente per reati di natura violenta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2025